Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29407 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29407 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ceccarelli Giovannino, nato a Pratovecchio il 1/8/1929
avverso la sentenza del 10/1/2014 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

Giovannino Ceccarelli ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte d’appello di Roma in data 10 gennaio 2014 di condanna alla pena di mesi
quattro e giorni dieci di reclusione per i reati di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74
del 2000, in relazione all’omesso versamento di ritenute d’imposta per l’anno
2005, per l’ammontare di euro 63.014,47, e di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000,
in relazione all’omesso versamento di i.v.a. per euro 234.970,00 per l’anno
2005, deducendo, con un primo motivo, la sopravvenuta depenalizzazione di tali
illeciti, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, per essere le
imposte evase inferiori alle nuove soglie di rilevanza penale di detti illeciti; con
un secondo motivo ha denunciato l’insufficienza della motivazione in ordine alla
affermazione della propria responsabilità.

Data Udienza: 22/06/2016

.,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente considerato che, come peraltro eccepito anche dal
ricorrente mediante il primo motivo, l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato gli artt. 10 bis e 10 ter citati,
nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite,
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare,
rispettivamente, superiore ad euro 150.000 e ad euro 250.000 per ciascun

disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma
4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 63.014,47 per il delitto di cui all’art. 10

bis cit. e ad euro

234.970,00 per quello di cui all’art. 10 ter, importi entrambi inferiori ai limiti di
legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Così deciso il 22/6/2016

periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una

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