Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29406 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29406 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Intiglietta Concetta, nata a Brindisi il 30/7/1955
avverso la sentenza del 4/2/2015 della Corte d’appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

Concetta Intiglietta ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte d’appello di Lecce in data 4 febbraio 2015, che ha confermato la sua
condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 10 ter del
d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione all’omesso versamento di Iva per l’anno 2006
per l’ammontare di euro 236.875,96, deducendo, con un primo motivo,
violazione degli artt. 191 e 173 cod. proc. pen. e vizio di motivazione,
lamentando l’insufficienza della motivazione in ordine all’elemento psicologico del
reato, desunto dalla Corte territoriale solamente dalla comunicazione di
irregolarità inviata dalla Agenzia delle Entrate, della cui ricezione non vi era
prova certa.

Data Udienza: 22/06/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente
alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad
euro 250.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si

antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 236.875,96, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/6/2016

applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere

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