Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29405 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29405 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVIERA LUIGI FORTUNATO N. IL 18/01/1963
avverso la sentenza n. 2470/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 18/12/2013, la corte d’appello di Torino ha
confermato la condanna di Luigi Fortunato Riviera alla pena di giustizia in
relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, commesso in Strambino,
il 10/10/2009.
2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva il collegio come, con la doglianza relativa alla mancata concessione
delle attenuanti generiche, l’odierno ricorrente pretenda inammissibilmente una
rinnovazione della valutazione attraverso la quale il giudice di merito ha
esercitato il potere discrezionale a lui concesso sul punto dall’ordinamento.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere l’imputato
meritevole delle invocate attenuanti in ragione della mancata allegazione di
elementi di valutazione positivi che la giustifichino.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti invocate, immuni da vizi d’indole logico-giuridica,
che le generiche censure dell’odierno ricorrente non valgono a scalfire.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

2

territoriale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/4/2015

Il Consigliere est.

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