Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29405 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29405 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bellocchio Patrizia, nata a Bari il 17/1/1965
avverso la sentenza del 12/5/2015 della Corte d’appello di Lecce sezione
distaccata di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

Patrizia Bellocchio ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 12 maggio 2015,
di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del
d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione all’omesso versamento di ritenute alla fonte
operate sugli emolumenti erogati ai sostituiti per l’ammontare di euro 58.878,00,
deducendo, con un primo motivo, violazione di legge penale, ed in particolare
degli artt. 10 bis d.lgs. 74/2000 e 45 cod. pen., per l’omessa considerazione
dello stato di difficoltà finanziaria che aveva determinato l’omesso versamento di
imposta, tale da renderlo non volontario e dunque da escludere l’elemento
soggettivo del reato; con un secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione

Data Udienza: 22/06/2016

in ordine all’accertamento dell’effettivo pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis cit. nel
senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente

euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 58.878,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/6/2016

alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad

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