Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29404 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29404 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Politi Fabrizio, nato a Milano il 1/9/1972
avverso la sentenza del 11/7/2014 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

Fabrizio Politi ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’appello di Firenze in data 11 luglio 2014, di condanna alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione
all’annesso versamento di ritenute alla fonte operate sugli emolumenti erogati ai
sostituiti per l’ammontare di euro 96.291,00, deducendo, con un primo motivo,
vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, potendo
ravvisarsi un comportamento colposo nell’affidamento degli adempimenti
tributari a professionisti ma non certamente doloso; con un secondo motivo ha
denunciato violazione dell’art. 10 bis d.lgs. 74/2000, per l’omessa applicazione
analogica a tale fattispecie della pronuncia della Corte costituzionale di cui alla
sentenza n. 80 del 2014, relativa alla ipotesi di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

Data Udienza: 22/06/2016

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CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 bis d.lgs.
74/2000 nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite,
unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare
superiore ad euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale

precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in
essere antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
pari ad euro 96.291,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la
formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta
deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a
definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del
25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/6/2016

modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla

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