Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29403 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29403 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTEA ADRIAN GABRIEL N. IL 27/05/1977
avverso la sentenza n. 2948/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Cristea Adrian Gabriel ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 12.02.2014, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bergamo il 23.09.2013,
in riferimento al reato di furto aggravato, in fattispecie tentata.
La parte denuncia in termini affatto generici il vizio motivazionale .
Il ricorso è inammissibile.

motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a rilevare,
in termini assertivi, l’illogicità della motivazione. Deve, allora, osservarsi che questa
Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi
siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in
fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

Invero, l’esponente non deduce alcuna censura che attinga l’apparato

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