Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29403 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29403 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bacio Terracino Giovanni, nato a Napoli il 1/4/1975
avverso la sentenza del 18/6/2014 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
prescrizione;
udito per il ricorrente l’avv. Ermanno Carnevale, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso ed associandosi alle conclusioni del Procuratore
Generale quanto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2013 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere condannò Giovanni Bacio Terracino alla pena di mesi tre di reclusione ed
euro 300,00 di multa, per omessi versamenti contributivi relativi ai dipendenti
della impresa individuale Azzurra Trasporti System, da gennaio 2005 a
novembre 2006, per complessivi euro 25.063,00.
La Corte d’appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione dell’imputato,
con sentenza del 18 giugno 2014 ha dichiarato non doversi procedere in
relazione ai fatti commessi fino al mese di agosto 2006 per essere i relativi reati

Data Udienza: 22/06/2016

estinti per prescrizione, ed ha rideterminato la pena per le condotte commesse
da settembre a novembre 2006 in mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro
250,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il suo
difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2 d.l. 463/83 e
dell’art. 45 cod. pen. e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione del
fatto che l’omesso versamento delle ritenute contributive era da addebitare alla

situazione di crisi economica in cui era venuto a trovarsi l’imprenditore, dunque
ad una causa di forza maggiore.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato l’insufficienza della motivazione in
relazione all’art. 58 I. 689/81, avendo la Corte d’appello disatteso la censura
relativa al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena
detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, ai sensi degli artt. 53 e
seguenti I. 689/81, sulla base di una motivazione apparente, formulando una
prognosi negativa circa l’ottemperanza al versamento di quanto dovuto
solamente sulla base del titolo di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di qualsiasi esame dei motivi di ricorso deve essere pronunziato
l’annullamento della sentenza impugnata perché i fatti residui addebitati al
ricorrente non sono più previsti dalla legge come reato, residuando, a seguito
della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati relativi alle condotte di
omesso versamento fino al mese di agosto 2006, solamente l’omesso
versamento di ritenute previdenziali per complessivi euro 3.648,00 nei mesi di
settembre (per euro 1.202,00), ottobre (per euro 1.204,00) e novembre 2006
(per euro 1.242), importo inferiore alla attuale soglia di rilevanza penale di euro
10.000 annui stabilita dall’art. 3 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato in G.U. n. 17
del 22/1/2016, in vigore dall’8/2/2016), che al comma 6 ha modificato il comma
1 bis dell’art. 2 della I. 638/83, nel senso di qualificare come illecito
amministrativo l’omesso versamento di ritenute previdenziali non superiore ad
euro 10.000 annui, con la conseguente abolizione della rilevanza penale degli
omessi versamenti inferiori a tale soglia.
Ora, in caso di abolitio criminis tale evento, più che eliminare la efficacia della
norma penale incriminatrice, esclude la stessa esistenza attuale di detta norma
nell’ordinamento positivo e fa mancare l’oggetto sostanziale del rapporto penale.
La declaratoria della intervenuta abrogazione risulta così pregiudiziale
rispetto ad ogni altro accertamento, compreso quello relativo alle cause di

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1,-

inammissibilità del ricorso, secondo quanto è imposto dal combinato dell’art. 129
cod. proc. pen., e art. 2 cod. pen., comma 2.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché i fatti residui non sono previsti dalla legge come reato, come
espressamente stabilito dall’art. 9, comma 3, d.igs. 9/2016 citato.
Gli atti non devono essere trasmessi alla autorità amministrativa competente,
risultando prescritti anche gli illeciti residui contestati al ricorrente, commessi
fino al mese di novembre 2006, ed essendo per tale evenienza espressamente

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti residui non sono
previsti dalla legge come reato.
Così deciso il 22/6/2016

esclusa la trasmissione degli atti dal primo comma della disposizione citata.

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