Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29402 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29402 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PULEO SALVATORE N. IL 03/02/1974
avverso la sentenza n. 2124/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 8/1/2014, la Corte d’Appello di Palermo, pur
ridimensionando il trattamento sanzionatorio inflitto a carico dell’imputato, ha
confermato la condanna di Salvatore Puleo alla pena di giustizia in relazione al
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,50
g/1), commesso in Partinico, il 6/5/2010.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

territoriale omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche in favore
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile manifesta infondatezza.
Con riguardo alla pretesa illegittimità della sentenza impugnata per l’omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato,
osserva il collegio come il ricorrente si sia limitato a invocare, in questa sede,
un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso la quale il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini
dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della
concreta determinazione della pena.
Al riguardo, varrà rimarcare come l’esercizio del corrispondente potere
discrezionale del giudicante dev’essere motivato nei soli limiti atti a far emergere
in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena
concreta alla entità effettiva del reato e alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato gli aspetti concernenti
la negativa personalità dell’imputato, come risultante dal precedente penale a
carico dello stesso, aggiungendo come, nell’ipotesi concreta, non emergesse

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dolendosi della illegittimità della sentenza impugnata per avere la corte

alcuna circostanza o situazione atipica eventualmente suscettibile di una
valutazione favorevole per l’imputato.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, che le inammissibili censure in fatto
sollevate dell’odierno ricorrente non valgono a scalfire.

4. Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

in favore della cassa delle ammende.

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