Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29400 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29400 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CITARELLI PLACIDO N. IL 19/09/1989
avverso la sentenza n. 1163/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 4/4/2014, la corte d’appello di Palermo ha
confermato la condanna di Placido Citarelli alla pena di giustizia in relazione al reato
di furto aggravato commesso in Palermo, il 25/1/2013.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel negare la concessione
delle attenuanti generiche in favore dell’imputato e nel determinare un trattamento

del fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, a mezzo dell’odierna impugnazione, il ricorrente
pretenda inammissibilmente una rinnovazione della valutazione attraverso la quale il
giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento
per l’eventuale riconoscimento del ricorso di circostanze generiche e della
determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come l’esercizio del potere connesso alla
concessione delle attenuanti generiche debba essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare
conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere l’imputato
meritevole delle invocate attenuanti in ragione della gravità delle condotte
commesse dall’imputato (espressamente descritte in motivazione) e dei precedenti
penali da cui il Citarelli risulta gravato.

2

sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso in relazione alla concreta entità

Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, che le censure in fatto dell’odierno
ricorrente non valgono a scalfire.
Del pari inammissibile deve ritenersi la censurata illegittimità del trattamento
sanzionatorio inflitto all’imputato, avendo il ricorrente, anche su questo punto,
invocato in questa sede un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso
la quale il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento ai fini della determinazione della pena.

misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia
valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p..
Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato
l’adeguatezza della pena inflitta rispetto alla gravità delle condotte dell’imputato
(così come puntualmente descritte in motivazione), per di più poste in essere da un
soggetto recidivo: circostanza, quest’ultima, idonea a concorrere alla giustificazione
del più mite trattamento sanzionatorio inflitto al concorrente nel reato.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come la determinazione della

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