Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2940 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2940 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTOVITO GAETANO N. IL 09/08/1985
avverso la sentenza n. 5495/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 25.9.2014 il Tribunale dì Taranto condannava Santovito Gaetano,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art.15 lett.c)
L.14.7.1965 n.963.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli indizi di
colpevolezza.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di un puntuale esame delle risultanze
processuali, che risultasse provata la detenzione, da parte dell’imputato, su un banco
di vendita al mercato “Fadini”, di 2 kg. di merluzzo (nasello) di cm.15 (e quindi
inferiore alla misura minima di cm.20). E, con motivazione congrua ed immune da vizi,
ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi (soggettivo ed oggettivo) del reato
contestato.
2.2) Il ricorrente, oltre a generici rilievi in tema di motivazione, richiede una rilettura
delle risultanze processuali.
Ma il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione
delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo
del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa
ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo. Anche a seguito della modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il
sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la
mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie,
ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di
merito (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;Cass.pen.sez.2 n.23419/2007Vignaroli;Cass.pen.sez.6 n. 25255/2012).
2.3)11 ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 13.11.2015
D p OSI TA TA

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