Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 294 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 294 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

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TEr6A
4 t 0/14 AV L frq-

Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
Nei confronti di
lozzino Francesco n. il 2.11.1962
avverso la SENTENZA del Tribunale di Cuneo
del 16.5.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
la conversione del ricorso in appello; sentito il difensore di fiducia dello lozzino, avv.
Michele Alfano, che si è associato alle conclusioni del PG

Data Udienza: 19/12/2013

4. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Cuneo per i seguenti motivi:
1.Difetto di motivazione in relazione all’istruttoria svolta.
Dopo avere rievocato le molto articolate sequenze processuali del giudizio, il PM impugnante
deduce, in sostanza, che nella motivazione non sarebbero contenuti riferimenti puntuali alle decine
di testimoni sentiti nel corso del lunghissimo dibattimento di primo grado, durato quasi otto anni, né
si spiegherebbero le ragioni della ritenuta irrilevanza delle conversazioni intercettate.
Tali omissioni si risolverebbero in un difetto “fisico” della motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 219 co 2 RD 267/1942 e degli artt. 429 e 417 c.p.p.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’aggravante del danno di particolare gravità non
risultasse dalla formulazione del capo di imputazione, nonostante l’esplicito inciso del “concorso in
bancarotta fraudolenta aggravata anche dall’entità del dissesto”, e avrebbe tratto la conseguenza del
tutto sproporzionata di un difetto genetico della contestazione dal presunto refuso nella indicazione
dei riferimenti normativi consistente nella trascrizione della lett. n) anziché di una virgola dopo
l’articolo 219 RD 267/1042.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 648 ter e 644. c.p e difetto di motivazione in punto di
esclusione della responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui al capo A).
Il Pm impugnante ripercorre ampiamente la vicenda processuale con riferimento alle più
significative tappe dell’esperienza imprenditoriale dello Iozzino, già dichiarato fallito nel 1987 e
condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; ma rivelatosi ugualmente capace, negli anni
seguenti, di una notevole vitalità imprenditoriale, attraverso la costituzione di ditte individuali o di
organismi societari, fino alle sue iniziative nel cuneese, dove era divenuto subappaltatore unico dei
lavori edili affidati alla Fantino Costruzioni S.p.A. da enti pubblici e privati del luogo. Descrive, il
P.M, la spregiudicatezza dello Iozzino nel procacciarsi i necessari strumenti finanziari, con il
sistematico ricorso ad extra fidi bancari, generosamente concessi dai respsaonbili deli istituti di
creditointeressati, per importi peraltro, complessivamente soverchianti le effettive esigenze
dell’attività imprenditoriale, desumibili dai relativi fatturati; ripercorre, ancora, il contenuto di
numerose disposizionitestimoniali, rilevando il paradosso della più forte accent azione di toni
accusatori nelle deposizioni dei testi a difesa (tra i quali uno avrebbe riferito della funzionalità delle
tecniche di approvvigionamento finanziario dell’imputato agli interessi dell’organizzazione
criminale di appartenenza nel settore dell’usura).

In fatto e in diritto
1.Ha proposto ricorso per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo,
avverso la sentenza dello stesso Tribunale del 6.8.2012, emessa nei confronti di Iozzino Francesco,
imputato del reato di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (capo A) della rubrica accusatoria), e del
reato di bancarotta fraudolenta (capo B), con cui è stata dichiarata la prescrizione del reato sub B) e
pronunciata l’assoluzione dell’imputato dal reato sub A) perché il fatto non sussiste.
2.Secondo l’accusa, l’imputato aveva investito nelle proprie imprese centinaia di milioni di
provenienza delittuosa affidatigli da vari soggetti con lo scopo di “ripulire” il denaro; e aveva
compiuto, in pregiudizio dei creditori, numerosi atti di distrazione di risorse finanziarie di società da
lui controllate, successivamente dichiarate fallite.
3. Quanto al reato di riciclaggio, il Tribunale osserva che lo Iozzino, perennemente in crisi di
liquidità anche per la sua passione per il gioco, aveva dovuto ricorrere nel tempo a prestiti usurari,
invischiandosi in una situazione di almeno presunta necessità che avrebbe giustificato la sua
accondiscendenza ad investire nelle proprie imprese capitali di origine sospetta. L’imputato doveva
quindi ritenersi non un consapevole riciclatore di utilità provenienti da (altri) delitti, ma, appunto,
un soggetto esposto all’usura, con la conseguente esclusione del dolo tipico del delitto di
riciclaggio.
3.1. Quanto ai fatti di bancarotta, premessa la loro pacifica sussistenza, il Tribunale rileva in
sostanza il difetto di contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219 co 1 nr.2, L. Fall., e la decisiva
incidenza dell’omissione sui termini prescrizionali.

3.1. Dal complesso delle risultanze istruttorie esaminate, emergerebbero, quindi, secondo il PM, con
tutta evidenza, gli estremi del reato di cui all’art. 648 ter c.p., per sistematica dissimulazione della
provenienza illecita dei capitali impiegati nel circuito imprenditoriale. E sarebbe erronea, in diritto,
l’affermazione del Tribunale secondo cui ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico del
reato occorrerebbe, oltra alla prova del meccanismo dissimulatorio, anche la prova della “volontà
di compiere le attività volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni”,
trattandosi di affermazione adeguata ai casi di puro riciclaggio finanziario (ai quali si riferirebbe
Cass. sez. 2 n. 546 del 7.1.2011, citata nella sentenza impugnata), ma non all’ipotesi prevista
dall’art. 648 ter c.p. Alle pagine 19 e ss. del ricorso, sono illustrate partitamente le fonti di prova
che darebbero conto della piena consapevolezza dello Iozzino di avere strumentalizzato la propria
attività imprenditoriale all’esigenza di “ripulire” le disponibilità finanziarie della criminalità
organizzata del Salernitano.
4. Violazione di legge in relazione all’art. 54 c.p. Motivazione paradossale in ordine al rapporto
ritenuto in sentenza, tra i fatti di usura di cui lo Iozzino sarebbe stato vittima all’epoca dei fatti, e le
condotte di riciclaggio. Sarebbe del tutto incongrua, sul piano logico-giuridico, l’interferenza
ritenuta dal Tribunale, rispetto ai profili di responsabilità penale dello Iozzino per il reato di
riciclaggio, della condizione dell’imputato di vittima di usura. Il Tribunale avrebbecodificato
un’implausibile massima di esperienza secondo cui chi sia vittima del reato di usura non potrebbe
essere al contempo autore di una consapevole sostituzione di liquidità o beni di origine illecita;
ealtrettanto erroneamente avrebbe ravvisato,a giustificazione delle condotte di riciclaggio, la
sussistenza dell’esimente dello stato di necessità almeno putativo derivante dalle pressioni usurarie
subite dall’imputato,
Tanto premesso, si osserva che il PG ricorrente propone tra l’altro espressamente censure attinenti
anche a pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata, comprese nella previsione dell’art. 606
lett. E) e quindi non deducibili con il ricorso per saltum, ostandovi l’esplicito divieto dell’art. 569
co 3 c.p.p. Ai sensi dell’ultimo inciso della stessa disposizione normativa, il ricorso deve
conseguentemente ritenersi convertito in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Torino.
P.Q.M
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino.
in Roma, il 19.12.2013.
Così d
Il Preside
Il consre dare

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