Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29399 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29399 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NUTU DORINA N. IL 07/07/1970
avverso la sentenza n. 3393/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 29/04/2015
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Nutu Donna avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 2 .1.2014 dal Giudice monocratico del
– _—
Tribunale di Torino con cui veniva applicata al predetto, con attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante contestata, la pena concordata di mesi sei di reclusione ed
€ 200,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Si duole della mancata assoluzione ai seni dell’art. 129 c.p.p, per lo stato di necessità
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite in questa sede.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
Così
deciso in Roma, il 29.4.2015
in cui versava l’imputata.