Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29398 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29398 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCIO DARIO N. IL 28/05/1981
avverso la sentenza n. 2672/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

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Data Udienza: 29/04/2015

Ritenuto in fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 28 febbraio 2014, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Cascio Dario avverso la
sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Marsala in data 7.02.2013, con la quale,
all’esito di giudizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità dell’imputato in
relazione al furto ex art. 624 bis, cod. pen. (capo A) ed al reato di cui all’art. 9,
legge n. 1423 del 1956 (capo B). La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità delle

prive di alcun concreto riferimento agli atti processuali; e ciò anche in relazione alle
doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto
ricorso per cassazione Cascio Dario, a mezzo del difensore.
L’esponente con il primo motivo denuncia il vizio motivazionale, osservando
che la Corte territoriale ha omesso di valutare le ragioni che erano state affidate al
primo motivo di gravame, involgenti le modalità di espletamento dell’accertamento
dattiloscopico.
Sotto altro aspetto, la parte osserva che la sentenza impugnata risulta
carente di motivazione, rispetto al trattamento sanzionatorio, alla luce delle
doglianze che erano state dedotte sul punto.

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Procedendo all’esame congiunto dei motivi di doglianza si osserva quanto
segue.
Come noto, l’inammissibilità dell’impugnazione può essere dichiarata nelle
seguenti ipotesi indicate dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: a) difetto di
legittimazione o di interesse; b) provvedimento non impugnabile; c) inosservanza
delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585, 586, cod. proc. pen.; d)
rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme
evidenziare che l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che
l’impugnazione deve enunciare . Per quanto attiene,
in particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che l’impugnazione deve enunciare . Conseguentemente, nel caso di aspecificità dei motivi,
il giudice dell’impugnazione ben può dichiarare l’inammissibilità del gravame, come
già chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3,
sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep. 28.01.2004, Rv. 227028).

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censure dedotte dall’appellante, che risultano affidate ad enunciazioni generiche

Tanto chiarito, si osserva che, nel caso di specie, la Corte di Appello ha
evidenziato la aspecificità delle dedotte censure, in violazione dell’art. 581, cod.
proc. pen. Sulla scorta di tale apprezzamento – che risulta immune da vizi logici
censurabili in sede di legittimità – del tutto legittimamente la Corte territoriale, con
la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto
avverso la sentenza del G.i.p. di Marsala resa il 7.02.2013. Il Collegio ha, infatti,
esercitato i poteri che il richiamato art. 591, cod. proc. pen. conferisce al giudice

considerato. Ed invero, l’atto di appello proposto nell’interesse di Cascio Dario
risulta meramente enunciativo. Tanto si afferma, atteso che i motivi di gravame
concernenti l’affermazione di responsabilità si limitano a rilevare il dato relativo alla
singola impronta dattiloscopica acquisita agli atti, omettendo ogni riferimento alla
specifica argomentazione espressa dal primo giudice, il quale ha sottolineato che,
nel caso, i punti di coincidenza erano addirittura 28 e, quindi, in misura ben
maggiore rispetto al parametro di diciassette, indicato come probatoriamente
significativo dalla consolidata giurisprudenza. E medesime considerazioni si
impongono con riguardo alle generiche doglianze relative al trattamento
sanzionatorio. E’ poi appena il caso di osservare che l’imputato ha chiesto la
definizione del processo a suo carico nelle forme del rito abbreviato, senza
richiedere l’espletamento di perizia dattiloscopica, pure a fronte delle acquisite
emergenze probatorie, sopra richiamate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

dell’impugnazione, in caso di aspecificità dei motivi di appello, come sopra

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