Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29395 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29395 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRANDI DANILO N. IL 14/11/1980 parte offesa nel procedimento
c/
CITTERIO FRANCO
SPADA PIER LUIGI
GUI DANIELE
avverso il decreto n. 23949/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Grandi Danilo avverso il decreto di
archiviazione, per tardività della querela, emesso in data 29.4.2014 dal G.i.p. del Tribunale
Roma nel procedimento a carico di Citterio Franco, Spada Pierluigi e Gui Daniele, indagati per
il reato di cui all’art. 590 c.p..
Deduce la violazione di legge penale in relazione all’asserita tardività della querela.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite nella presente sede.

decorso del termine perentorio di 90 giorni per la proposizione della querela (presentata solo
nel 2012), atteso il sinistro avvenuto il 26.9.2008 e che a seguito dell’esame della persona
offesa Grandi non era emersa alcuna situazione di fatto nuova e diversa rispetto a quella che
il ricorrente doveva aver certo avuto presente sin dall’ottobre 2008 cioè quella per la quale
doveva aver ben realizzato la possibilità di essere stato operato con imperizia il 26.9.2008 e
di essere stato dimesso troppo presto, con gravi patologie in corso necessitanti la protrazione
del ricovero, il 3.10.2008.
Del resto, non è ammissibile il ricorso in Cassazione persino avverso l’ordinanza di
archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela, esulandosi dai
rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all’art. 127,
comma quinto, stesso cod., e fungendo da valido rimedio esperibile quello della richiesta di
riapertura delle indagini (Cass. pen. Sez. II, n. 39153 del 27.9.2012, Rv. 252982 e
successive conformi).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 29.4.2015

Il Giudice a quo ha fatto buon uso degli elementi a sua disposizione per il riconoscimento del

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