Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29395 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29395 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Natale Gerardo, n. a Nusco il 26/10/1966;

avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in data 20/06/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Natale Gerardo ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale
di Avellino di condanna alla pena di euro 500 di ammenda per il reato di cui
all’art. 279, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Con un unico motivo lamenta la violazione degli artt. 279, comma 3, del d.
Igs. n. 152 del 2006 e 163 c.p. deducendo che il giudice ha concesso la
sospensione condizionale della pena mai richiesta o invocata dal difensore, con
manifesta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, configurandosi

Data Udienza: 14/04/2016

nella specie un interesse giuridicamente apprezzabile a ricorrere tenuto conto
della natura del reato suscettibile di oblazione facoltativa e l’interesse a non
precludersi la possibilità di ottenere il beneficio in considerazione della detta di
altri procedimenti penali.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato.
Un indirizzo di questa Corte, cui il ricorso si è richiamato, ha sostenuto sino a
tempi recenti e, per quel che interessa nella specie, anche successivi alla
proposizione del ricorso stesso, che l’imputato condannato a pena pecuniaria,
che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad
impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la
lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue
l’iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci
anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena (tra le altre, Sez. 4. n. 15688 del
29/01/2015, Jordan, Rv. 263136; Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012, Biagioni,
Rv. 253994; Sez. 3, n. 24356 del 13/04/2012, Saltarelli e altro, Rv. 253058;
Sez. 3, n. 27039 del 22/04/2010, Rv. 248054; Sez. 1, n. 13000 del 19/02/2009,
Staltari, Rv. 243135).
A tale indirizzo se ne è contrapposto altro secondo cui, invece, è inammissibile,
per difetto dell’interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto
avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa
“ex officio” e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis c.p., nella parte
in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della
pena, in quanto l’art. 5, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la
preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e
175 c.p., prevede l’eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti
giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena
dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita
ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo (tra le
altre, Sez.3, n. 21753 del 25/02/2014, D’Amico, Rv. 259722; Sez. 3, n. 22477
del 04/11/2014, Lanzo, Rv. 263623).
Ne consegue che, avendosi in particolare riguardo al fatto che il primo indirizzo,
pur non condiviso da questo collegio (giacché lo stesso non considera il fatto
“nuovo” rappresentato dalla sentenza n. 287 del 2010 della Corte
costituzionale), si è protratto sino al 2015, e dunque anche successivamente alla
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

presentazione del ricorso in oggetto, la prospettazione del ricorrente, nei cui
confronti la pena dell’ammenda è stata condizionalmente sospesa ex officio, non
può ritenersi manifestamente infondata.
Deve quindi prendersi atto che nel frattempo il reato si è prescritto in data
19/04/2015 non essendo intervenute cause sospensive del termine relativo
(sicuramente ancora decorrente per effetto del mancato passaggio in giudicato

cfr. Sez. Un., n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), con conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

3

della statuizione relativa al capo di condanna per effetto dell’interposto ricorso :

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