Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29394 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29394 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Blancagemma Gaetano Pasquale, n. a Pisticci il 21/09/1955;
Cassano Carmela, n. a Pisticci il 02/03/1956;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza in data 08/05/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Blancagemma Gaetano Pasquale e Cassano Carmela hanno proposto ricorso
nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Potenza di conferma della
sentenza del Tribunale di Matera di condanna per i reati di cui agli artt. 44, lett.
c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. Igs. n.42 del 2004 in relazione alla
realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di un fabbricato adibito

Data Udienza: 14/04/2016

ad abitazione, di un fabbricato adibito a deposito, di un fabbricato adibito a
pollaio, di una recinzione e di una cisterna di deposito acqua.

2.

Con un unico motivo lamentano la intervenuta prescrizione dei reati per

decorso del termine massimo calcolato tuttavia a partire dal 2006 quale opera di
ultimazione delle opere coincidente con l’anno d’arrivo del teste Colisciano a

dichiarazioni del teste d’accusa Colisciano, era infatti solamente la recinzione dei
terreni, mentre tutti i restanti erano stati ultimati in tale anno, avendo
conseguentemente i giudici di merito errato nel non ritenere prescritti i reati,
evidentemente avendo ritenuto che la non ultimazione nel 2006 di tale unico
manufatto abbia reso permanenti tutti i reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il motivo di ricorso è fondato.
Dalla sentenza di primo grado, che cita sul punto il contenuto della testimonianza
resa da Golisciano Giuseppe, risulta che i manufatti erano già stati,
testualmente, “realizzati” alla data dell’accertamento del 28/02/2008.
Anche la sentenza impugnata ha testualmente osservato che “a tale data deve
farsi riferimento per la realizzazione dell’opera”.
Ne consegue che la data di consumazione del reato deve ritenersi coincidere con
la suddetta data, in particolare non potendo condividersi quanto osservato dalla
sentenza impugnata circa il fatto che, segnatamente con riguardo al reato di cui
all’art. 181 cit., si dovrebbe fare riferimento alla restituzione in pristino quale
atto interruttivo della permanenza; va infatti rammentato sul punto che la
permanenza del reato termina, con conseguente consumazione della fattispecie,
o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o
vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo
l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della
sentenza di primo grado (tra le altre, Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, P.M. in
proc. Sullo, Rv. 260498), senza che nessun rilievo possa assumere il dato, del
tutto successivo ed eventuale, della demolizione o restituzione in pristino.
Sicché, atteso che nella specie non risultano essersi verificate sospensioni di
sorta del termine prescrizionale, anche a ritenere infondata la prospettazione
difensiva circa una consumazione avvenuta già nell’anno 2006, i reati in oggetto

2

Pisticci. L’unico manufatto non esistente già nell’anno 2006, come emerso dalle

si sono comunque prescritti alla data del 28/02/2013 e, dunque, prima della
stessa sentenza impugnata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Consigyére e ensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per

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