Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29393 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29393 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APOSTOL NICOLAE N. IL 20/01/1973
GUDI GHEORGHE N. IL 22/11/1972
avverso la sentenza n. 4390/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Apostol Nicolae e Gudi Gheorghe hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 7.10.2013, con la quale, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in
ordine al reato di cui furto aggravato.
Gli esponenti si dolgono del mancato apprezzamento dei presupposti

Il ricorso è inammissibile.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in
base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo
sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti
dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,
la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco
delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare
una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più
analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la
volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. Del resto, il giudicante, ha osservato che non sussistevano i

legittimanti l’adozione di sentenza liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.

A

presupposti per procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce del
verbale di arresto in flagranza dei prevenuti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della

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