Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29393 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29393 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Boscia Marco, n. a Benevento il 01/05/1968;

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in data 23/09/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
preescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Boscia Marco ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di
Benevento del 23/09/2013 di condanna per i reati di cui agli artt. 64, comma 1
lett. e), 36, comma 1 lett. a), e comma 2 lett. a) e c), e 37, comma 1 lett. a) e
b) del d. Igs. n. 81 del 2008, in relazione rispettivamente alli avere omesso di
provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza venissero sottoposti a
regolare controllo, all’ avere omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore
ricevesse un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza in

Data Udienza: 14/04/2016

generale e sui rischi specifici e per avere omesso di assicurare a ciascun
lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.

2. Con un primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione al capo a) d’imputazione e l’erronea applicazione
dell’art. 64 cit.; in particolare lamenta che il giudicante abbia dato il minimo

ascritto, non avendo neppure tenuto conto del contenuto della documentazione
prodotta all’udienza del 01/07/2013; deduce che è stato proprio il terzo, Società
F.11i Miele, proprietario del locale ove viene gestita l’attività della società della
fratelli Boscia S.r.l., ad installare l’impianto elettrico, ad effettuare la messa a
terra e a sottoporlo a verifica di regolare funzionamento; il giudice, nell’ignorare
tali risultanze probatorie, è incorso pertanto in un vero e proprio travisamento
della prova.

3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione nonché l’erronea applicazione degli artt. 36 e 37 con riferimento ai
capi b) e c) dell’imputazione. Anche in tal caso risulta proprio dalla
documentazione prodotta, e in particolare dall’obbligatorio documento di
valutazione dei rischi del 05/09/2009, dai verbali di consegna dei dispositivi di
protezione individuale e dall’attestato di frequenza al corso per la sicurezza sui
luoghi di lavoro, come i due lavoratori occupati all’epoca avessero ricevuto una
formazione conforme dettati di legge. Segnatamente, Tretola Enzo, uno dei due
lavoratori impiegati, aveva frequentato proprio in quell’anno, con profitto e su
indicazione dello stesso datore di lavoro, un corso di 32 ore per conseguire la
qualifica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza conseguendo il relativo
attestato. Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso ispettore accertatore
mentre la documentazione è stata depositata soltanto in data 02/02/2010
ovvero a distanza di ben oltre quattro mesi dal verbale di accertamento per
colpevole negligenza dei vertici societari. Anche in tal caso, dunque,
sussisterebbe un travisamento della prova.

4. Con un terzo motivo lamenta l’error in procedendo commesso dal giudice che,
nell’individuare la pena più grave, ha individuato quella di cui all’art. 64 comma 1
lett. e), cit., ossia tra i tre reati contestati quello meno gravemente sanzionato,
mentre avrebbe dovuto guardare al reato punito con la pena edittale più alta. Il
reato più grave è invece rappresentato dalla violazione degli artt. 36 e 37 citt.

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conto delle ragioni di affermazione della colpevolezza in relazione al reato

che, prevedendo la medesima pena detentiva, è tuttavia sanzionata con una
pena pecuniaria più elevata.

5. Con un quarto motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità
della motivazione in ordine all’omessa riduzione di pena per il concorso delle
attenuanti generiche riconosciute in sentenza; in particolare, pur avendo la

generiche, non ha in concreto poi operato alcun diminuzione di pena
corrispondente.

6.

Con un ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 464 e 448 c.p.p.:

rileva, che, originariamente, con opposizione a decreto penale di condanna,
l’imputato aveva presentato richiesta di patteggiamento limitatamente al reato di
cui al capo a) dell’imputazione e il P.M. non aveva prestato il proprio consenso
con conseguente rigetto dell’istanza; alla prima udienza utile del 6 febbraio 2012
l’imputato aveva ribadito l’istanza di patteggiamento già formulata e il giudice si
era riservato la decisione all’esito dell’istruzione dibattimentale, omettendo
tuttavia, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il primo motivo di ricorso appare fondato : la sentenza impugnata, infatti, pur
avendo accennato alla intervenuta produzione di documentazione difensiva nel
corso del giudizio (evidentemente coincidente con quella cui il ricorso si
riferisce), non appare avere spiegato perché le conclusioni del teste Albisinni
della a.s.l. di Benevento in particolare in ordine alla sussistenza del reato sub a)
(per quelli sub b) e c) si afferma infatti essere mancata una specifica attività
formativa da parte dell’imputato) dovrebbero avere in ogni caso prevalenza.
Anche il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso appaiono fondati : mentre, con
riguardo alla individuazione della pena base, la sentenza non spiega perché reato
più grave sia stato considerato quello con una pena pecuniaria meno elevata
(ovvero appunto il reato di cui all’art. 64, comma 1, lett. e) del d. Igs. n. 81 del
2008), quanto alle circostanze attenuanti generiche, la stessa sentenza, pur
avendone affermato la riconoscibilità, non appare poi averne tenuto
concretamente conto nel computo della pena da irrogare; infine, quanto alla
reiterazione, alla prima udienza del giudizio di opposizione, della richiesta di
patteggiamento già rigettata dal G.i.p., nessuna decisione risulta essere stata
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sentenza affermato espressamente di concedere le circostanze attenuanti

adottata dal Tribunale che pure su tale reiterazione si era espressamente
riservato.
La sentenza impugnata andrebbe dunque annullata con rinvio quanto agli aspetti
sin qui evidenziati; sennonché, deve prendersi prioritariamente atto del fatto che
nel frattempo è maturata in data 20/03/2015 (per effetto dell’intervenuto
decorso, a partire dal 01/09/2009, del termine quinquennale cui vanno aggiunti

07/01/2013 al 01/07/2013) la prescrizione di tutti i reati

de quibus, di per sé

impeditiva di una regressione del processo per nuovo esame dei punti sopra
accennati (cfr., Sez. 5, n. 588/14 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

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205 giorni di sospensione per i rinvii disposti dal 16/05/2012 al 20/06/2012 e dal

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