Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29391 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29391 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINI SILVIO N. IL 01/03/1961
avverso la sentenza n. 1261/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Martini Silvio avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 7.3.2014 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Torino con cui veniva applicata al predetto, con attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante e alla recidiva, la pena concordata di mesi sei di reclusione
e pecuniaria per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 7 c.p.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle condizioni per il

Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse consentite in questa sede.
Nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006,
n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 29.4.2015

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

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