Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2939 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2939 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CHIVASSO SALVATORE N. IL 17/01/1969
2) CHI VASSO GENNARO N. IL 10/03/1959
avverso la sentenza n. 11322/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO:
-che il gip presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12/7/2012, resa a seguito di rito
abbreviato dichiarava Salvatore Chivasso e Gennaro Chivasso colpevoli del reato di cui agli
artt. 25, 282 lett. t), 291 bis, d.P.R. 43/1973, per detenzione di TLE di contrabbando, e il primo
colpevole anche del reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90, per detenzione illecita a fini di
spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, e condannava Salvatore Chivasso alla pena

reclusione ed curo 114.667,00 di multa;

-che la Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse degli imputati, con sentenza del 16/12/2011, ha confermato il decisum di prime
cure;

-che la difesa dei prevenuti ha proposto ricorso per cassazione, eccependo che il Salvatore
Chivasso deteneva la droga per uso esclusivamente personale e che allo stesso non poteva
ascriversi in reato attinente al TLE rinvenuto nella abitazione, in quanto lo stesso si
apparteneva al fratello Gennaro; peraltro la entità della pena imflitta ad entrambi gli
imputati è da ritenere eccessiva;

-che le doglianze si palesano manifestamente infondate, rilevato che dal vaglio di legittimità a
cui è stata sottoposta la impugnata sentenza appaiono con netta evidenza la logicità e la
correttezza del discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito nel ritenere
concretizzati i reati in contestazione e la ascrivibilità di essi in capo agli imputati, con
effettuazione di puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma probatoria;

-che, peraltro, le censure sollevate in gravame si fondano su motivi non consentiti dalla legge
nel giudizio di legittimità, in quanto con essi si tende ad una rivisitazione delle emergenze
istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
che, del pari, il discorso giustificativo, svolto in relazione al trattamento sanzionatorio, va
ritenuto esente da vizi, in quanto in perfetta assonanza con i principi dettati dall’art. 133 cod.
pen.;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

di anni 2 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa e Gennaro Chivasso ad anni 1 e mesi 8 di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno di essi al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.

Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.

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