Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29389 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29389 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SACCONE MARIO SALVATORE N. IL 20/12/1985
avverso la sentenza n. 523/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Con sentenza in data 4.11.2013, la Corte di Appello di Catania confermava
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Catania il 18.12.2008, nei confronti di
Saccone Mario Salvatore, in ordine al reato di furto aggravato, in fattispecie
tentata.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato.

all’affermazione di responsabilità penale; al riguardo, contesta il riconoscimento
effettuato dal personale operante, a carico dell’odierno imputato, quale uno dei
ragazzi sorpresi a forzare l’abitacolo di una autovettura.
Il ricorso è inammissibile.
La parte, invero, deduce censure non consentite nel giudizio di legittimità,
in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Del resto, la Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di
censura, ha del tutto legittimamente rilevato, sviluppando un percorso
argomentativo immune da aporie di ordine logico e saldamente ancorato

2

Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale, in riferimento

all’acquisito compendio probatorio, che il riconoscimento a carico del prevenuto era
stato effettuato da ben due agenti operanti, i quali conoscevano il Saccone, fin da
quando costui era minorenne. Oltre a ciò, il Collegio ha considerato che la mancata
annotazione, da parte degli agenti, del numero di targa del ciclomotore utilizzato
dal malvivente per darsi alla fuga, non inficiava la genuinità del riconoscimento,
trattandosi di incombente maggiormente difficoltoso, rispetto al riconoscimento
facciale.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2015.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

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