Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29389 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29389 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUTRONE ALESSIO N. IL 17/10/1987
avverso la sentenza n. 1940/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in person del 13L,…„.3x_l_o
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 00

I.

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato
era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere
omesso di versare, per il periodo di imposta 2010, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione
annuale, per euro 154.318,00.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16
aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per
ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente lo stesso art.

10-ter è

stato sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
(entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione da
sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per
ciascun periodo d’imposta». Tale ultima, più favorevole, formulazione trova applicazione,
per il principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti
commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda l’omesso
versamento IVA per un importi (euro 154.318,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro
250.000,00, la sentenza impugnata deve essere annullata, per insussistenza del reato,
posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del
reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a sez.
un., 25 maggio 2011, n. 37954, Orlando, rv. 250975, da ultimo, sez. 3, 5 novembre
2015, n. 3098/16, Vanni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

motivazione.

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