Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29388 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29388 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BICOCCHI FERDINANDO N. IL 30/05/1964
avverso la sentenza n. 5280/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Bicocchi Ferdinando ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano del 31.10.2013, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Vigevano in data 22.09.2010, in
relazione ai reati di cui agli artt. 116 e 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
La parte, con unico motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio
motivazionale in riferimento al diniego dei benefici di legge ed al mancato

L’esponente osserva chela Corte di Appello ha confermato il trattamento
sanzionatorio inflitto dal Tribunale, senza motivare rispetto alla mancata
concessione dei benefici di legge. Si duole, inoltre, del diniego delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La
Corte di Appello ha evidenziato che il trattamento sanzionatorio non risultava
mitigabile e che non sussistevano i presupposti per riformare la decisione del primo
giudice, rispetto al diniego delle attenuanti generiche. Al riguardo, il Collegio ha
evidenziato che Bicocchi risulta gravato da vari precedenti penali, tra cui uno
specifico per guida in stato di ebbrezza; e che il prevenuto non ha mostrato segni di
ravvedimento, avendo negato l’evidenza, circa la sussistenza dello stato di
ebbrezza. E’ poi appena il caso di evidenziare: che con l’atto di appello la parte non
aveva richiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena; e che i precedenti penali che si rinvengono a carico del prevenuto, come da
risultanze del casellario, risultano in termini ostativi rispetto alla concessione della
sospensione condizionale della pena.

riconoscimento delle attenuanti generiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA