Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29388 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29388 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSELLINI GIOVANNI N. IL 21/09/1936
avverso la sentenza n. 2347/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato – per la parte che qui rileva – la sentenza di
primo grado con cui l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10-bis del
d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di versare, per il periodo di imposta 2006, le
ritenute alla fonte sugli emolumenti erogati ai dipendenti, per euro 94.305,00. Ha invece
assolto l’imputato dall’ulteriore reato contestato, di cui all’art.

10-bis del d.lgs. n. 74 del

2000, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della
motivazione, quanto alla residua imputazione ex art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito, ad opera dell’art. 7,
comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con
il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantannila
euro per ciascun periodo d’imposta». Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole
della precedente nella parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, prima
fissata in euro cinquantamila, trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all’art.
2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda un importo
(euro 94.305,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro 150.000,00, la sentenza
impugnata deve essere annullata, per insussistenza del residuo reato, posto che la soglia
di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del reato, contribuendo la
stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a sez. un., 25 maggio 2011,
n. 37954, Orlando, rv. 250975, da ultimo, sez. 3, 5 novembre 2015, n. 3098/16, Vanni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, quanto alla
residua imputazione.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

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