Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29387 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29387 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

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sul ricorso proposto da:
IOZZIA MAURIZIO N. IL 27/04/1981
avverso la sentenza n. 2962/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 8.01.2014, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Sciacca il 15.04.2013, nei
confronti di Iozzia Maurizio, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b),
cod. strada, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena
originariamente inflitta.
La Corte territoriale rilevava che il mancato accoglimento della richiesta di
rinnovo della istruttoria dibattimentale, volta ad accertare gli effetti della patologia

giustificava in ragione delle informazioni acquisite dal Collegio a seguito di ricerche
effettuate presso siti medici specializzati. Sul punto, in sentenza vengono svolte
analitiche osservazioni sul funzionamento del fegato, in riferimento a determinate
proteine. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale affermava che non risulta
controvertibile l’affidabilità degli esiti del test strumentale, in concreto effettuato.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Iozzía
Maurizio, a mezzo del difensore.
Il ricorrente deduce la violazione di legge, in riferimento all’art. 526 cod.
proc. pen, il vizio motivazionale e la mancata assunzione di prova decisiva. La
parte osserva che la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre il rinnovo della
istruttoria dibattimentale, funzionale all’espletamento di perizia volta ad accertare
gli effetti della Sindrome di Gilbert sulla metabolizzazione dell’alcol. E rileva che la
Corte territoriale ha di converso indagato autonomamente, rispetto al tema di
interesse, attraverso la consultazione di siti medici specializzati. L’esponente
considera che, così operando, la Corte è incorsa nella violazione dell’art. 526, cod.
proc. pen., avendo utilizzato, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle
legittimamente acquisite al dibattimento. Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva
che, nel caso di specie, l’esito del test alcolimetro induceva a rilevare una anomalia
nel funzionamento dell’etilometro.
La parte ha depositato memoria, osservando che i motivi di ricorso risultano
specifici e fondati. Chiede che il ricorso venga trattato in udienza pubblica.
Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art.
129, comma 1, cod. proc. pen., nella odierna udienza camerale, l’intervenuta causa
estintiva del reato di cui all’art. 186, cod. strada, per cui si procede, essendo
spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque. Deve
rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la
manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare
l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla

di cui risulta affetto il prevenuto, rispetto alla metabolizzazione dell’alcol, si

intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 8.01.2014, mentre il
termine di prescrizione risulta spirato il 23.08.2014). E’ poi appena il caso di
rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in
considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già
risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità
(addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto
l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata
applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del
28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale
di Sciacca, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente
dell’innocenza dell’imputato, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2015.

fondatezza o meno dell’assunto del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che,

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