Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29386 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29386 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALLETTA LIVIO N. IL 10/07/1962
avverso la sentenza n. 4636/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Valletta Livio avverso la sentenza emessa in data
4.12.2013 della Corte di Appello di Milano che, in riforma di quella in data 20.1.2012 del
Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, riconosceva le attenuanti generiche con
criterio di prevalenza sull’aggravante constata e riduceva la pena inflitta al predetto, per il
delitto di cui all’art. 589 co. 1 e 2 c.p. (fatto del 6.10.2008), a mesi sei di reclusione.
Deduce la violazione di legge in ordine alla penale responsabilità e alla ricostruzione del fatto

dal minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile non essendo le censure mosse aspecifiche e, la prima, non dedotta
precedentemente in appello.
Invero, a parte l’estrema genericità delle argomentazioni svolte, con l’atto di appello, come
si evince dalla sentenza impugnata, era stata lamentata solo la mancata concessione delle
attenuanti generiche con criterio di prevalenza (accolta) e l’eccessività della pena base
(accolta).
Ad ogni modo, si rammenta che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e
nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti,
accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna
colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di
fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione

(ex

pluribus, Cass., Sez. IV, 19.10.2006, 38459) e che la commisurazione della pena rientra
nella piena discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale il giudice del merito, con
la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., (come nel caso di specie), assolve adeguatamente all’obbligo della
motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula
un’analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen.
Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 29.4.2015

e in subordine, si duole dell’eccessività della pena inflitta la cui base avrebbe dovuto partire

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA