Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29385 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29385 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCALLI MASSIMILIANO (RINUNCIANTE) N. IL 27/10/1963
MACCALLI LINA (RINUNCIANTE) N. IL 04/08/1937
nei confronti di:
BATTAGLIOLI GABRIELE N. IL 11/03/1937
BELLINGERI GIANFRANCO N. IL 03/10/1936
GRANDI LUDOVICO N. IL 15/09/1931
LIBERATI OMAR DIOMEDE GIUSEPPE N. IL 08/03/1926
MANCA GAVINO N. IL 11/12/1939
MORONI ARMANDO N. IL 01/03/1939
PEDONE CARLO N. IL 05/04/1943
PICCO ROBERTO N. IL 22/06/1946
VERONESI GUIDO N. IL 23/02/1922
SIERRA PIERO GIORGIO N. IL 19/06/1934
avverso la sentenza n. 8982/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 22/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Maccalli Massimiliano e Maccalli Lina, parti civili costituite, hanno proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 23.07.2013, con la quale il G.i.p.
presso il Tribunale di Milano ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di
tutti gli imputati, secondo le specifiche formule indicate in dispositivo.
Con successiva dichiarazione in data 8.05.2014, i ricorrenti hanno rinunciato
al ricorso per cassazione.

Deve, infatti, osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che risulta acquisita,
nei termini sopra richiamati, rituale rinuncia dei ricorrenti all’impugnazione di
legittimità, di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591
lett. d) cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma
di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di € 300,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

Il ricorso è inammissibile.

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