Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29384 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29384 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMANNA LEONARDO N. IL 12/03/1984
avverso la sentenza n. 3207/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
20/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 20/9/2013, la corte d’appello di Bari ha
confermato la condanna di Leonardo Lamanna alla pena di in relazione ai reati di
guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello
stato di alterazione per effetto dell’assunzione di sostanze stupefacenti (ex art.
187 c.d.s.), commessi in Monteleone di Puglia, il 25/12/2008.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente attestato la responsabilità
del ricorrente in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza sulla base di
documentazione inidonea.
Sotto altro profilo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rifiuto contestato ai sensi
dell’art. 187 cit., in mancanza di alcuna prova adeguata sul punto o di una
idonea informativa preliminare circa le conseguenze dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Con riguardo alle censure sollevate dall’imputato, in relazione alla pretesa
inidoneità della documentazione utilizzata dai giudici del merito ai fini
dell’attestazione del relativo stato di ebbrezza, osserva il collegio come la corte
territoriale, dopo aver dato atto dell’accordo intercorso tra le parti circa
l’acquisizione della relazione di servizio dei carabinieri, della cartella clinica e del
referto contenente i risultati delle analisi cliniche effettuate sull’imputato, ha
sottolineato come, proprio da queste ultime, fosse emerso un tasso alcolemico
nel sangue dell’imputato pari alla misura di 1,0 g/l, come tale superiore ai limiti
di legge ai fini della consumazione del reato contestato al Lamanna.
Sul punto, varrà richiamare il costante insegnamento di questa corte di
cassazione, ai sensi del quale deve ritenersi non sindacabile, in sede di
legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla
rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, salvo il controllo su eventuali vizi di
congruità e logicità della motivazione, in questa sede in nessun modo
riscontrabili, avendo la corte territoriale congruamente elaborato il complesso
degli elementi di prova assunti, sulla base di un ragionamento probatorio
coerentemente ricostruito e del tutto lineare in termini logici, oltre che
pienamente fedele al contenuto delle risultanze acquisite (Cass., Sez. 2, n.
20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282).

2

ricorso per cassazione l’imputato, censurando la decisione impugnata per vizio di

4. Quanto alla pretesa mancata prova del rifiuto opposto dall’imputato
all’esecuzione del test tossicologico sulle urine finalizzata all’accertamento
dell’eventuale assunzione di stupefacenti, la corte territoriale ha dato
correttamente conto (sulla base di motivazione immune da vizi di indole logica o
giuridica) dell’evidenza di detto rifiuto, così come desumibile dalla
documentazione acquisita al giudizio, al di là della mancata informazione circa le
conseguenze di tale rifiuto, integrante, di per sé solo, gli estremi di una condotta

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – suscettibile di escludere
la rilevanza dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (cfr.
Sez. Un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

penalmente illecita.

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