Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29383 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29383 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACCIO1FOLI PASQUALE N. IL 05/05/1966
avverso la sentenza n. 1603/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

In fatto e in diritto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Caccioffoli Pasquale avverso la
sentenza in data 20.6.2013 della Corte di Appello di Bari che, in riforma di quella in
data 24.2.2011 del Giudice monocratico del Tribunale di Bari, riconosceva l’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 c.p. equivalente, al pari delle già concesse attenuanti generiche,
all’aggravante e alla recidiva contestate e rideterminava la pena inflitta al predetto
per il delitto di furto aggravato a mesi 10 di reclusione ed C 140,00 di multa.

attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile non essendo la censura mossa consentita nella presente
sede di legittimità.
Evidentemente il ricorrente non si è accorto dell’avvenuta concessione, già con la
sentenza di primo grado, delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante e alla recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 29.4.2015

Deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze

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