Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29383 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29383 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVELLINO FRANCO N. IL 22/03/1962
avverso la sentenza n. 6893/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Gensrale in persona del Dott. S f 4c)–)—c1Jevc1._
che ha concluso per fL

■-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli
con la quale l’imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei
confronti delle parti civili Comune di San Giorgio a Cremano e Regione Campania da
quantificarsi in separato giudizio, per il reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152
del 2006, per avere, in concorso con altro soggetto, realizzato e gestito una discarica
abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché per i reati di cui agli artt. 256, comma

2003. La Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere, per essere i reati estinti per
prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 185
cod. pen., sul rilievo che l’unico titolare della pretesa risarcitoria per il danno ambientale
sarebbe lo Stato, con l’esclusione del Comune di Napoli, il quale aveva dichiarato di avere
subito un danno patrimoniale riconducibile esclusivamente al danno ambientale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
Esso si riferisce ad una condanna generica al risarcimento del danno che sarebbe
stata pronunciata in favore del comune di Napoli, mentre dalla sentenza di primo grado
emerge che la condanna è stata pronunciata in favore delle parti civili costituite, Comune
di San Giorgio a Cremano e Regione Campania e non in favore del Comune di Napoli,
ri,
estraneo al presente giudizio. Anchenrescindersi da tali considerazioni, deve in ogni caso
rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione a
costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti
successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell’art. 18, comma terzo,
della I. n. 349 del 1986 derivante dall’entrata in vigore dell’art. 318, comma secondo,
lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento
del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla
integrità e salubrità dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati,
comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in
sede penale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno
patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro
diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante
dalla stessa condotta lesiva (ex plurimis, sez. 3, 9 luglio 2014, n. 24677; sez. 3, 17
gennaio 2012, n. 19437, rv. 252907). E tali principi trovano applicazione anche nel caso di
specie, in cui l’oggetto della condanna generica sono stati i danni subiti enti territoriali

5, 257, comma 1, dello stesso decreto legislativo e 13 del decreto legislativo n. 209 del

a- costituitisi parte civile, diversi dal danno ambientale, in relazione al quale tali soggetti
risultano privi di legittimazione.
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

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