Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29382 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29382 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANDO GEMMA N. IL 29/06/1954
avverso la sentenza n. 417/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA,
del 18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
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Udito il Procuratore GeneTale in persona del Dott. 5-e-C
che ha
ha concluso per < Uv- Ce' ( Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. DR_ ‘0 Data Udienza: 05/04/2016 RITENUTO IN FATTO 1. - Il Tribunale di Udine ha applicato all'imputata la pena da questa richiesta, per i reati di cui agli art. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, a lei contestati per avere omesso di versare nei termini di legge, per i periodi di imposta 2008 e 2009, le ritenute alla fonte sugli emolumenti erogati ai dipendenti, rispettivamente per euro 131.242,00 e 72.797,00, nonché, per il periodo di imposta 2008, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per euro 117.516,00. cassazione, deducendo che le violazioni commesse si collocano al di sotto delle nuove soglie di punibilità, introdotte dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - L'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito, ad opera dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta». L'art. 10-ter è stato sostituito, ad opera dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta». Tali ultime formulazioni, da ritenersi più favorevoli delle precedenti nella parte in cui innalzano le soglie di rilevanza penale del fatto, trovano applicazione, per il principio del favor rei di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore. Poiché le contestazioni mosse all'imputata nel caso di specie riguardano importi (euro 131.242,00 e 72.797,00) inferiori alla soglia di punibilità di euro 150.000,00, quanto alla fattispecie di cui al richiamato art. 10-bis, nonché un importo (euro 117.516,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro 250.000,00, quanto alla fattispecie di cui al richiamato art. 10-ter, la sentenza impugnata deve essere annullata, per insussistenza dei reati, posto che le soglie di rilevanza penale devono ritenersi elemento costitutivo del reato, contribuendo le stesse a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a sez. un., 25 maggio 2011, n. 37954, Orlando, rv. 250975, da ultimo, sez. 3, 5 novembre 2015, n. 3098/16, Vanni). P.Q.M. 2 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per .. * Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

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