Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29381 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29381 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABUKAR HASSAN ALI’ N. IL 15/02/1989
avverso la sentenza n. 5365/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Alì Abukar Hassan avverso la sentenza emessa in
data 2.4.2014 dalla Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di quella resa in data
4.11.2009, all’esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Torino, riduceva la pena inflitta al
predetto, per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., a mesi 8 di reclusione ed C 240,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p..

aspecifiche.
Invero, è palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede le medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile avendo, fra
l’altro, correttamente ritenuto che la presenza nella borsetta trafugata oltre che di denaro per
un ammontare non accertato, anche di documenti, escludesse la possibilità di ravvisare il
danno patrimoniale di particolare tenuità, atteso il valore che essi avevano per la persona
offesa.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 29.4.2015

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed

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