Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29380 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29380 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITELLO GIUSEPPE N. IL 05/06/1985
avverso la sentenza n. 2182/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Vitello Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo del 27.02.2014, con la quale – in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Agrigento in data 13.10.2011, in
relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada – esclusa
l’aggravante ex art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, è stata rideterminata la

La parte, con il primo motivo, deduce il vizio motivazionale, in riferimento
alla affermazione di responsabilità penale. L’esponente osserva che l’unico
elemento a carico del prevenuto è dato dagli esiti del test alcolimetrico; sottolinea
che l’esame strumentale non costituisce prova legale, rispetto alla stato di
ebbrezza; e considera che non si può escludere un malfunzionamento del
macchinario utilizzato dal personale operante.
Con il secondo motivo il ricorrente osserva che risulta decorso il termine di
prescrizione alla data del 13.03.2014.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, si osserva che la parte
deduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da
incongruenze di ordine logico. Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che “l’illogicità della
motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è
quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per
espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite
Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che
“esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero,
in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa

pena originariamente inflitta e concesso il beneficio della sospensione condizionale.

valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass.
23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data
8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, la Corte di Appello si è
espressamente soffermata sulla questione relativa all’apprezzamento degli esiti del
test strumentale effettuato, chiarendo che le prove si erano svolte regolarmente e
che i dati relativi alla accertata concentrazione alcolemica inducevano a rilevare che
la condotta rientrava certamente nell’ambito applicativo della fattispecie di cui

E’ poi appena il caso di osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da
tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest,
eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e
all’art. 379 del relativo regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova
della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324). E si è pure affermato che in tema di
guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale,
ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a
richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilornetro
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Tanto premesso, si osserva che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta
all’applicazione della disciplina in materia di prescrizione, pure invocata
dall’esponente, con il secondo motivo di doglianza.
Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32
del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA