Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29380 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29380 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Paggi Ivano, nato a Alviano il 19 ottobre 1950
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 28 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato.

DEPOSTP,TAN CANCELLERIA

Data Udienza: 05/04/2016

4.-

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato
era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere
omesso di versare, per il periodo di imposta 2005, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione
annuale, per euro 76.782,00.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16
aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti
commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per
ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente lo stesso art. 10-ter è
stato sostituito, ad opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
(entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione da
sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per
ciascun periodo d’imposta». Tale ultima, più favorevole, formulazione trova applicazione,
per il principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti
commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda l’omesso
versamento IVA per un importi (euro 76.782,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro
250.000,00, la sentenza impugnata deve essere annullata, per insussistenza del reato,
posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del
reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a sez.
un., 25 maggio 2011, n. 37954, Orlando, rv. 250975, da ultimo, sez. 3, 5 novembre
2015, n. 3098/16, Vanni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

motivazione.

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