Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2938 del 13/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2938 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MITRI GIOVANNI N. IL 15/04/1969
avverso la sentenza n. 195/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 13/11/2015
OSSERVA
1) Con sentenza del 27.5.2014 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica,
condannava De Mitri Giovanni alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui
all’art.6, comma 3, in relazione all’art.5 lett.b) L. 283/62.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, chiedendo di essere
mandato assolto con ampia formula.
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’impugnazione veniva qualificata come ricorso per cassazione
e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2)
ricorso (così qualificata l’impugnazione) è manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto, sulla
base delle risultanze processuali, ed in particolare della testimonianza del M.Ilo
Maurizio Bartolomucci, che il pesce riposto all’interno dei frigoriferi (non alimentati
da corrente elettrica, esposti al sole e con evidenti segni di ruggine) si trovasse in
cattivo stato di conservazione e che la detenzione del prodotto in questione fosse
riferibile all’imputato.
2.2) Con l’impugnazione si intendeva proporre appello avverso la sentenza dei
Tribunale e, quindi, si chiedeva un riesame del merito della vicenda processuale.
L’art. 568 comma 5 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione è ammissibile a prescindere
dalla qualificazione data ad essa, per un ovvio principio di conservazione dei mezzo di
impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina,
però, una modificazione per così dire “funzionale” dell’impugnazione, altrimenti si
attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute
dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell’impugnazione restano quindi
sempre quelli del ricorso ex art.606 c.p.p.
2.3) I! ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Cosi deciso in Roma il 13 novembre 2015
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile