Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29379 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29379 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARSALA FORTUNATO ANTONINO N. IL 14/08/1960
avverso la sentenza n. 2186/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Marsala Fortunato Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24.03.2014, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Agrigento, sezione
distaccata di Canicattì, in data 10.10.2012, in relazione al furto di energia elettrica.
La parte, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio
motivazionale, in riferimento alla affermazione di responsabilità penale e rispetto al

dell’energia elettrica era funzionale a garantire la sopravvivenza del nucleo
familiare, posto anche mente al fatto che Marsala è affetto da patologia neurologica
che lo rende invalido al 100%.
Con il secondo motivo l’esponente si duole del mancato riconoscimento del
vizio totale di mente, in luogo del vizio parziale riscontrato dai giudici di merito.
A sostengo degli assunti la parte richiama stralci dell’elaborato peritale
afferente ad altro procedimento penale, celebrato nell’anno 2006.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo all’esame congiunto del primo e del secondo motivo di ricorso,
si osserva che la parte deduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.

mancato riconoscimento dello stato di necessità. Osserva che l’allacciamento

sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex nnultis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, la
Corte di Appello, soffermandosi sui temi di doglianza dedotti in sede di gravame,
ha del tutto conferentemente osservato che non sussisteva alcun nesso tra la

l’allacciamento abusivo alla rete elettrica, all’atto dell’intervento (televisore,
lavatrice, stereo, lettore DVD ed altro), trattandosi di apparecchi non essenziali per
la conservazione dell’integrità fisica. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la
patologia che affligge l’imputato era stata compiutamente analizzata dal perito
nominato nell’anno 2012, nel corso del presente procedimento, rispetto ai fatti
commessi nel medesimo anno; che il perito aveva concluso per la sussistenza di un
deterioramento cognitivo moderato non tale da inficiare grandemente la facoltà di
autodeterminazione; e che, al riguardo, non risultava affatto conferente il
riferimento operato dalla difesa all’elaborato redatto nell’anno 2006, nel corso di
altro processo, tenuto conto della specifica natura del processo involutivo, di cui si
tratta.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si osserva poi che la decisione
impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa
appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne il diniego del beneficio
della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha infatti
espressamente osservato che i molteplici precedenti penali che si rinvengono a
carico del Marsala risultavano ostativi all’accoglimento della richiesta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

tutela del diritto alla salute e gli elettrodomestici trovati in funzione mediante

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA