Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29379 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29379 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMMARCHI PIERINO N. IL 20/02/1939
avverso la sentenza n. 2547/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in perstel Dott. STazhs..q.„„ LD
che ha concluso per 0».-3t-JU..—..
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4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2016

4.

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello ha confermato – quanto alla responsabilità penale,
rideterminando la pena in diminuzione – la sentenza di primo grado con cui l’imputato era
stato condannato, per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere
omesso di versare, per il periodo di imposta 2005, le ritenute alla fonte sugli emolumenti
erogati ai dipendenti, per euro 128.578,00.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito, ad opera dell’art. 7,
comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con
il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila
euro per ciascun periodo d’imposta». Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole
della precedente nella parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, prima
fissata in euro cinquantamila, trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all’art.
2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputato nel caso di specie riguarda un importo
(euro 128.578,00) inferiore alla soglia di punibilità di euro 150.000,00, la sentenza
impugnata deve essere annullata, per insussistenza del reato, posto che la soglia di
rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del reato, contribuendo la
stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a sez. un., 25 maggio 2011,
n. 37954, Orlando, rv. 250975, da ultimo, sez. 3, 5 novembre 2015, n. 3098/16, Vanni)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della

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