Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29378 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29378 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIERE ANDREA N. IL 23/03/1972
avverso la sentenza n. 4938/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, resa in data 15/3/2013, il tribunale di
Palermo ha condannato Andrea Aliere alla pena di euro 2.168,25 di ammenda in
relazione al reato di cui all’art. 116 C.d.S., per aver guidato il veicolo tg.
ZA341LD senza patente, in Palermo, il 27/10/2008.
2. Propone impugnazione l’imputato, censurando il vizio di motivazione da
cui sarebbe affetta la sentenza impugnata, per avere il giudice a quo omesso di
giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, è appena il caso di osservare come, con l’impugnazione proposta, il
ricorrente invochi in questa sede un’inammissibile rinnovazione della valutazione
attraverso la quale il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini dell’eventuale riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche in favore dell’imputato.
Sul punto, varrà rimarcare come l’esercizio del corrispondente potere
discrezionale del giudicante dev’essere motivato nei soli limiti atti a far emergere
in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena
concreta alla entità effettiva del reato e alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha richiamato, a tal fine, il
significativo valore degli aspetti concernenti la negativa personalità
dell’imputato, come palesemente risultante dai numerosi precedenti penali dello
stesso.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, che le mere censure in fatto dell’odierno
ricorrente non valgono a scalfire.

2

beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Allo stesso modo, deve ritenersi implicitamente giustificato dal tribunale
siciliano il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale, attesa la rilevanza gravemente ostativa dei richiamati
numerosi precedenti penali dell’imputato, di per sé idonei a escludere in radice il
concreto ricorso dei presupposti per il conseguimento della misura invocata.

4. Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

in favore della cassa delle ammende.

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