Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29378 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29378 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Galiano Pasquale nato a Dasà il 09/12/1961
avverso la sentenza del 10/11/2015 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Roberto Savarese, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 novembre 2015 la Corte d’appello di Roma
confermava la sentenza in data 18 novembre 2014 con la quale il Tribunale di
Roma aveva condannato Pasquale Galiano alla pena di mesi 6 di reclusione ed
euro 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, TU stup. Rilevava la Corte
territoriale che le investigazioni di pg avevano condotto all’accertamento
inequivoco della condotta ascritta all’imputato, trattandosi di spaccio di piccole
quantità di marijuana.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione il Galiano deducendo un unico motivo.

Data Udienza: 17/03/2016

2.1 Lamenta il ricorrente violazione di legge avendo il giudice di appello
travisato le prove a suo carico e quindi fatto erronea applicazione dell’art. 192,
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
2. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che «In tema di giudizio di
cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di

nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (tra le molte, da
ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Orbene, “travestendo” di violazione di legge (art. 192, cod. proc. pen.) la
censura, il ricorrente, inammissibilmente, richiede a questa Corte proprio un
giudizio di tale tipo, articolando in termini di fatto e di (ri)valutazione del
materiale probatorio la censura stessa.
Dalla motivazione, coincisa, ma puntuale e logica, della sentenza impugnata
non può peraltro desumersi alcuna violazione delle regole di giudizio evocate.
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17/03/2016

fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di

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