Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29377 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29377 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAROSA MARIA ROSA N. IL 03/02/1973
avverso la sentenza n. 4810/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 2/12/2013, la Corte d’Appello di Milano ha
confermato la condanna di Maria Rosa Larosa alla pena di giustizia in relazione al
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,50
g/l), commesso in Lainate, il 26/7/2009.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
censurando la decisione impugnata per violazione di legge, avendo i giudici del

dell’accertamento sul punto operato dalla polizia giudiziaria, desumibile: 1)
dall’omessa indicazione, nella comunicazione della notizia di reato, delle
circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza della conducente; 2) dal
mancato avvertimento del diritto dell’indagata di farsi assistere da un difensore;
3) dalla mancata indicazione delle risultanze delle prove etilometriche nel
verbale redatto dagli operanti; 4) dal mancato deposito del verbale presso la
segreteria del pubblico ministero nel termine di tre giorni; 5) dalla mancata
sottoscrizione, da parte degli operanti, degli scontrini riportanti l’esito delle prove
etilometriche; 6) dalla utilizzazione, ai fini della prova della responsabilità
dell’imputata, degli esiti dell’alcoltest, nonostante le riferite irregolarità
nell’accertamento.
Da ultimo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di
motivazione, sul punto relativo all’avvenuta sottoscrizione degli scontrini
dell’alcoltest da parte degli operatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come la corte territoriale sia pervenuta alla conferma
dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputata dopo aver
testualmente evidenziato come: 1) la comunicazione della notizia del reato
esplicitasse le circostanze che avevano indotto gli operanti a sottoporre la Larosa
all’esecuzione dell’alcoltest, essendo la stessa risultata ‘positiva’ al
corrispondente pre-test effettuato poco prima; 2) il verbale di contestazione,
sottoscritto dall’imputata, riportasse puntualmente i valori espressi dalla prova
alcolimetrica; 3) gli scontrini prodotti dall’etilometro fossero stati puntualmente
sottoscritti dal operante Francesco Manunza.
Quanto all’eccezione relativa al mancato avvertimento del diritto
dell’indagato di farsi assistere da un difensore, osserva il collegio come la stessa
non possa essere proposta per la prima volta in questa sede dì legittimità,
avendo riguardo al rilievo di una nullità generale a regime intermedio verificatasi

2

merito riscontrato lo stato di ebbrezza dell’imputata nonostante l’irregolarità

nella fase delle indagini e, pertanto, non più rilevabile dopo la deliberazione della
sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 42667 del 09/07/2013, Rv.
257191).
Allo stesso modo, nessuna rilevanza può essere ascritta al mancato deposito
del verbale redatto dagli operanti presso la segreteria del pubblico ministero nel
termine di tre giorni, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso
deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcoltest non integra alcuna nullità,
costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità

consentito l’esercizio delle attività difensive (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 49407 del
21/11/2013, Rv. 257885).
Del tutto correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno utilizzato gli
esiti delle prove alcolinnetriche in esame, non essendo gli operanti incorsi nella
commissione di alcuna nullità nell’ambito delle corrispondenti operazioni di
accertamento.
Nessuna contraddizione, infine, appare rilevabile nella sentenza impugnata
in relazione al punto concernente la sottoscrizione degli scontrini prodotti
dall’etilometro, avendo la corte territoriale puntualmente dato atto dell’avvenuta
sottoscrizione degli stessi da parte dell’operante Manunza e dell’inequivocabile
riferibilità della prova etilometrica

de qua all’odierna imputata, in ragione

dell’indicazione del nominativo e della data di nascita della stessa sui medesimi
scontrini.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – suscettibile di escludere
la rilevanza dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (cfr.
Sez. Un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è

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