Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29376 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29376 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSHI BEHAR N. IL 24/06/1991
avverso la sentenza n. 2692/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015


,

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 19/12/2013, la corte d’appello di Ancona ha
confermato la condanna di Roshi Behar alla pena di giustizia in relazione ai reati
di furto in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale commessi in Fabriano, il
2/4/2013.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel negare la concessione

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, a mezzo dell’odierna impugnazione, il ricorrente
pretenda inammissibilmente una rinnovazione della valutazione attraverso la
quale il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento per l’eventuale riconoscimento del ricorso di circostanze
generiche.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come l’esercizio del potere connesso
alla concessione delle attenuanti generiche debba essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine
all’adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla
personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere l’imputato
meritevole delle invocate attenuanti in ragione della rilevante gravità delle
condotte commesse dall’imputato (espressamente descritte in motivazione), non
emergendo peraltro concreti elementi a tal fine valutabili in suo favore.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, che le censure in fatto dell’odierno
ricorrente non valgono a scalfire.

delle attenuanti generiche in favore dell’imputato.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro

Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est

1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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