Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29375 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29375 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUSSER SIMONE N. IL 04/04/1974
avverso la sentenza n. 338/2014 TRIBUNALE di PRATO, del
23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Fusser Simone avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 23.1.2014 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Prato con cui veniva era stata applicata anche al predetto, con attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, la pena concordata e condizionalmente sospesa
di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa per il delitto di tentato furto
pluriaggravato.

integrazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p.
Il ricorso è inammissibile non essendo la censura mossa consentita nella presente
sede di legittimità.
Infatti, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle
parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze aggravanti e attenuanti), in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle
parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004
n. 18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 29.4.2015

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta

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