Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29375 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29375 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLITTO VINCENZO N. IL 09/07/1938
avverso l’ordinanza n. 555/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spoi T Q . 3PlvikekL kt,
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7.05.2014 la Corte d’appello di Genova, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale
della pena di mesi 4 di reclusione concesso a Gallitto Vincenzo con sentenza in
data 16.06.2008 della Corte d’appello di Firenze, irrevocabile il 15.04.2009, ai
sensi dell’art. 168 primo comma n. 2 cod. pen., per effetto della condanna
sopravvenuta alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione pronunciata con sentenza
27.02.2013 della Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 13.11.2013, per il

2. Ricorre per cassazione Gallitto Vincenzo, a mezzo del difensore, deducendo
due motivi di doglianza, coi quali lamenta:

mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo

dell’omessa risposta alle deduzioni difensive sull’assenza di posteriorità del
nuovo delitto alla data di concessione del beneficio e sull’assenza di automatismo
della revoca dello stesso;
– violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen., sotto il profilo della
insussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio con riguardo alla pena
in concreto espianda, pari a mesi 8 di reclusione e tale perciò da non eccedere i
limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
3. Il procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Con successiva memoria di replica, il ricorrente ribadisce la carenza di potere
del giudice dell’esecuzione di disporre la revoca discrezionale del beneficio, ai
sensi dell’art. 168 secondo comma cod. pen., riservato, in caso di mancato
superamento del limite di cui all’art. 163 cod. pen., alla competenza del giudice
della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione e deve essere rigettato.
2. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta e motivata applicazione al caso di
specie dell’ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena prevista
dall’art. 168 primo comma n. 2 cod. pen., di cui ricorrono incontrovertibilmente i
presupposti e che opera di diritto, dando luogo a una pronuncia meramente
dichiarativa e priva di spazi di discrezionalità, che il giudice dell’esecuzione è
pienamente legittimato ad adottare.
La causa di revoca del beneficio, prevista dalla norma succitata, opera infatti alla
(sola) condizione che il soggetto, condannato a una pena condizionalmente
sospesa, riporti – nel termine di legge di cinque anni, trattandosi di delitto, o di
due anni, trattandosi di contravvenzione – un’altra condanna per un delitto
anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente ( r)
1

reato di cui all’art. 319 cod. pen. commesso il 23.07.2003.

sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.: questa Corte ha chiarito
che il termine suddetto deve essere computato con riferimento al passaggio in
giudicato della sentenza, nel senso che la condanna per il delitto anteriormente
commesso, che costituisce la causa di revoca, deve essere divenuta irrevocabile
dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima
della scadenza del termine di durata dello stesso (pari, come si è visto, a cinque
o due anni) decorrente dall’irrevocabilità della prima sentenza (Sez. 1 n. 39867
del 24/09/2012, Rv. 253368; Sez. 4 n. 45716 dell’11/11/2008, Rv. 242036).

reclusione, di per sé superiore ai limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. anche a
prescindere dal cumulo con quella precedentemente sospeso, per il delitto di cui
all’art. 319 cod. pen. anteriormente commesso il 23/07/2003, pronunciata con la
sentenza in data 27.02.2013 della Corte d’appello di Genova, è divenuta
irrevocabile il 13.11.2013, e dunque dopo il passaggio in giudicato – in data
15.04.2009 – della sentenza pronunciata il 16.06.2008 dalla Corte d’appello di
Firenze che aveva concesso la sospensione condizionale della pena di mesi 4 di
reclusione con essa inflitta, ma prima della scadenza del termine di cinque anni
(trattandosi di delitto) decorrente dalla medesima data del 15.04.2009,
corrispondente alla durata del periodo entro il quale il beneficio era suscettibile di
revoca nel caso (puntualmente verificatosi) di sopravvenienza della causa
prevista dall’art. 168 primo comma n. 2 cod. pen..
3. Infondata è, in particolare, la pretesa del ricorrente di limitare il computo della
pena inflitta con la condanna sopravvenuta che costituisce la causa di revoca del
beneficio, agli effetti di verificare il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163
cod. pen., alla sola parte di pena concretamente eseguibile, al netto di quella che
abbia beneficiato della causa estintiva dell’indulto.
Questa Corte ha, invero, affermato, con orientamento costante, la legittimità
della revoca della sospensione condizionale della pena per effetto di una
condanna successiva a pena interamente condonata per concessione dell’indulto,
sul presupposto che l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione,
non ha però efficacia abiativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri
effetti penali scaturenti

ope legis

dalla condanna (Sez. 1 n. 5689 del

10/06/2014, Rv. 262464; Sez. 1 n. 18124 del 6/05/2010, Rv. 247079), come
quello discendente dall’art. 168 primo comma n. 2 cod. pen..
Agli effetti della revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con
la sentenza 16.06.2008 della Corte d’appello di Firenze deve pertanto essere
considerata l’intera pena detentiva di anni 3 mesi 4 di reclusione inflitta con la
sentenza 27.02.2013 della Corte d’appello di Genova,

e non la sola pena

espianda di mesi 8 di reclusione residuata all’applicazione dell’indulto, ciò che

2

Nel caso in esame, la condanna del Gallitto alla pena di anni 3 mesi 4 di

esclude in radice la ricorrenza dell’ipotesi di revoca discrezionale del beneficio
prevista dal secondo comma dell’art. 168 cod. pen., in luogo di quella applicata
correttamente dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/05/2016

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