Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29374 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29374 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLAUDIANI ROBERTINO N. IL 07/10/1974
avverso la sentenza n. 949/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 29/04/2015
Motivi della decisione
Claudiani Robertino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Perugia, in data 11.04.2014, con la quale – in parziale
riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Terni del 24.04.2013, in
riferimento alle ipotesi di furto aggravato ed altro indicate in rubrica – concesse le
attenuanti generiche, è stata rideterminata la pena originariamente inflitta.
La parte chiede l’annullamento della sentenza impugnata, per carenza di
l’assoluzione dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la parte non deduce alcuna censura che attinga l’apparato
motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a rilevare,
in termini assertivi, la carenza di motivazione. Deve, allora, osservarsi che questa
Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi
siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in
fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.
motivazione rispetto alle ragioni per le quali non poteva essere pronunciata