Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29373 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29373 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS MARCO N. IL 20/09/1967
avverso la sentenza n. 1002/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

i.

Motivi della decisione
De Angelis Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Ancona del 12.07.2012, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San
Benedetto del Tronto in data 9.01.2009, in relazione al reato di furto aggravato in
concorso con altri.
La parte con il primo motivo denuncia il vizio motivazionale in riferimento
alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose.

fronte delle specifiche osservazioni che erano state dedotte, sul punto, con motivi
nuovi.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione, rispetto
all’aumento di pena per la recidiva.
Con il quarto motivo, viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine
al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità.
Il ricorso è inammissibile.
Per quanto concerne la contestazione affidata al primo motivo di ricorso,
deve osservarsi che si tratta di doglianza non ammissibile, giacché estranea dai
temi di doglianza che erano stati dedotti in sede di gravame di merito, avanti alla
Corte di Appello. E preme evidenziare che i motivi nuovi depositati il 26.06.2016 con i quali per la prima volta veniva introdotto il tema della circostanza aggravante
della violenza sulle cose – risultano a loro volta inammissibili, atteso che risultano
affidati a questioni affatto disomogenee, rispetto a quelle dedotte con l’atto
originario di impugnazione, riguardanti unicamente il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte
regolatrice ha infatti ripetutamente affermato che i motivi nuovi di impugnazione
devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti
dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di
una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, dep. 10/02/2015, Rv. 262343).
Il quarto motivo di ricorso, che si viene ora ad esaminare, risulta
inammissibile.
Giova premettere che secondo il costante orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Suprema
Corte ed avallato dalle stesse Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una

Con il secondo motivo si duole del diniego delle attenuanti generiche, pure a

diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E
la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e) cod.
proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura
del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione,
essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di

Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in
sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995,
dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009,
dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Tanto rilevato, deve allora osservarsi che il motivo del ricorso in esame è
inammissibile, giacché la parte invoca, peraltro in termini meramente assertivi, una
riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, in riferimento
all’apprezzamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento della circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. E la Corte di Appello, al
riguardo, ha specificamente osservato, sviluppando un percorso motivazionale
immune da aporie di ordine logico e saldamente ancorato agli acquisiti elementi di
prova, che la borsa sottratta alla parte offesa conteneva svariati beni, di certo
valore; e che l’esponente aveva pure danneggiato il montante della portiera, al fine
di impossessarsi della borsa che si trovava all’interno dell’auto di proprietà della
medesima persona offesa.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente,
sono inammissibili.
Invero, la sentenza impugnata risulta sorretta da conferente percorso
motivazionale, anche in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e rispetto alla mancata esclusione della recidiva. Si deve considerare che,
in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di

nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5,

mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.
229298). E preme sottolineare che la giurisprudenza, nell’interpretare l’art. 62 bis
cod. pen., come modificato dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito nella legge
24.07.2008, n. 125, risulta consolidata nel rilevare: che l’assenza di precedenti non
può essere per ciò solo posta a fondamento della concessione delle attenuanti
generiche; e che i precedenti penali a carico del giudicabile ben possono essere
valorizzati dal giudice di merito, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti
generiche. E bene, la Corte di Appello, nel caso di specie, si è puntualmente

criminale dell’imputato, lumeggiato dai gravi precedenti a carico, evidenziava che il
furto aggravato per il quale si procede era espressione della accresciuta capacità a
delinquere dimostrata dal prevenuto. Oltre a ciò, il Collegio ha evidenziato che, a
causa del richiamato spessore criminoso, De Angelis non era meritevole del
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

conformata al richiamato indirizzo interpretativo, osservando che il vissuto

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