Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29373 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29373 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIBISCEGLIA VITO N. IL 17/09/1962
avverso l’ordinanza n. 21/2015 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
20/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/srntite le conclusioni del PG Dott. tnc Pt
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.02.2015 il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale
della pena di anni 1 mesi 6 di reclusione concesso a Dibisceglia Vito con sentenza
in data 7.07.1998 del Tribunale di Potenza, irrevocabile il 20.01.1999, ai sensi
dell’art. 168 primo comma n. 2 cod. pen., per effetto della condanna
sopravvenuta alla pena di anni 2 di reclusione pronunciata con sentenza
7.02.2002 del Tribunale di Viterbo, irrevocabile il 9.05.2006, per il reato di furto

superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
2. Ricorre per cassazione Dibisceglia Vito, personalmente, deducendo nullità
dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, in relazione all’art. 168 primo
comma n. 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione.
3. Il procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. La causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
prevista dall’art. 168 primo comma n. 2 cod. pen., che è stata applicata dal
provvedimento impugnato, opera alla condizione che il soggetto, condannato a
una pena condizionalmente sospesa, riporti – nel termine di legge di cinque anni,
trattandosi di delitto, o di due anni, trattandosi di contravvenzione – un’altra
condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella
precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.: questa
Corte ha chiarito che il termine, entro il quale il beneficio è suscettibile di essere
revocato, deve essere computato con riferimento al passaggio in giudicato della
sentenza, nel senso che la condanna per il delitto anteriormente commesso, che
costituisce la causa di revoca, deve essere divenuta irrevocabile dopo il
passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della
scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale (pari, come si è
visto, a cinque o due anni) decorrenti dall’irrevocabilità della prima sentenza
(Sez. 1 n. 39867 del 24/09/2012, Rv. 253368; Sez. 4 n. 45716 dell’11/11/2008,
Rv. 242036; Sez. 1 n. 42328 dell’8/11/2007, Rv. 237874).
Nel caso in esame, la condanna successivamente riportata dal Dibisceglia alla
pena di anni 2 di reclusione per il furto (anteriormente) commesso il 30.06.1998,
inflitta con la sentenza 7.02.2002 del Tribunale di Viterbo (confermata il
29.03.2005 dalla Corte d’appello di Roma) – pur superando, sommata alla
precedente pena sospesa di anni 1 mesi 6, i limiti di spettanza del beneficio
stabiliti dall’art. 163 cod. pen. – è divenuta irrevocabile il 9.05.2006, e dunque

1

commesso il 30.06.1998, il cui cumulo con quella precedentemente sospesa

dopo la scadenza del periodo di esperimento corrispondente alla durata del
termine quinquennale (trattandosi di delitto) entro il quale la sospensione
condizionale era suscettibile di essere revocata, decorrente dal passaggio in
giudicato – in data 20.01.1999 – della sentenza, pronunciata il 7.07.1998 dal
Tribunale di Potenza, concessiva del beneficio, che non poteva perciò essere
(più) revocato.
La previsione di un termine (finale) oltre il quale non può operare la condizione
risolutiva del beneficio, ed è destinato – di converso – a consolidarsi l’effetto

costituzionale che, con ordinanza n. 434 del 1998, ha ritenuto manifestamente
infondata la questione di legittimità della norma di cui all’art. 168 primo comma
n. 2 cod. pen., rilevando che l’eventualità che l’accertamento definitivo del reato
commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è
stata irrogata la pena condizionalmente sospesa intervenga oltre il termine
legale stabilito per la revocabilità del beneficio, a causa della eccessiva durata
del processo, è un inconveniente di mero fatto, addebitabile alle contingenti
cadenze temporali dei procedimenti penali, non riconducibile a un vizio della
disciplina legislativa.
3. L’accertata insussistenza dei presupposti legali di operatività della causa di
revoca della sospensione condizionale della pena in concreto applicata impone
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 24/05/2016

estintivo previsto dall’art. 167 cod. pen., è stata ritenuta ragionevole dalla Corte

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