Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29372 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29372 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZENNARO MARCO N. IL 06/11/1975
avverso la sentenza n. 3981/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione, unitamente al proprio difensore dì fiducia, Zennaro Marco avverso la
sentenza emessa in data 10.2.2014 dalla Corte di Appello di Venezia che confermava quella
in data 7.11.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Venezia con cui il predetto era
stato condannato, con attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, alla pena,
condizionalmente sospesa e con non menzione, di mesi 4 di arresto ed € 1.000,00 di
ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell’autovettura, per il reato di cui

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla determinazione dello
stato di ebbrezza alcoolica ed in relazione all’erroneo riconoscimento della contestata
aggravante.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Invero, è palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede le medesime
doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile avendo
compiutamente valutato, sulla scorta di tre prove consecutive con alcolimetro, lo stato e
grado di ebbrezza alcolica del ricorrente e riconosciuto l’integrazione dell’aggravante d’aver
provocato un sinistro stradale (cioè il tamponamento dell’auto che precedeva quella
dell’imputato).
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MI
ELLE AMMENDE.

Così d ciso in Roma, il 29.4.201

Pl

all’art. 186 comma 2 lett. C) C.d.S., avendo anche provocato un incidente stradale.

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