Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29372 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29372 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calabrò Giuseppe, nato a Augusta il 01/05/1968

avverso la ordinanza del 16/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto disporsi, qualificata
l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc.
pen., la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Catania per l’ulteriore
corso di competenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Catania, in
funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sulla richiesta di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca ex art.

12-sexies legge n. 356 del 1992,

Data Udienza: 24/05/2016

avanzata dall’Ufficio di Procura a carico di Giuseppe Calabrò e pervenuta il 12
novembre 2010, ha dichiarato non doversi provvedere in ordine al chiesto
sequestro, ha disposto la confisca dei beni specificati nella stessa ordinanza e
ritenuti nella disponibilità del Calabrò, ha rigettato la richiesta in relazione ad
alcuni veicoli e ha nominato l’amministratore giudiziario dei beni confiscati.
1.1. Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che:
– con sentenza del 9 maggio 2006 del G.u.p. del Tribunale di Catania,
confermata con sentenza del 5 dicembre 2007 della Corte di assise di appello di

pena di anni trenta di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen.,
575, 577 n. 3 e 4 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, e 10, 12 legge n. 497 del
1974 e 7 legge n. 203 del 1991;
– la richiesta di sequestro preventivo era stata avanzata originariamente dal
Pubblico Ministero, erroneamente evocando nella parte introduttiva la procedura
di prevenzione, con richiamo all’indirizzo giurisprudenziale che consentiva
l’adozione del provvedimento cautelare ex art. 321 cod. proc. pen. da parte del
Giudice dell’esecuzione per essere lo stesso competente per l’adozione del
provvedimento di confisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 1992;
– tale tipologia di sequestro tuttavia non rientrava tra i provvedimenti
adottabili da parte del detto Giudice;
– il Giudice, investito della richiesta, aveva, poi, preso atto che il patrimonio
del Calabrò era stato già sottoposto a sequestro nell’ambito del procedimento di
prevenzione e aveva ritenuto di superare la fase cautelare e di aprire il
contraddittorio finalizzato alla decisione sulla confisca dei beni, fissando l’udienza
camerale e garantendo di fatto e in modo sostanziale al predetto e al suo
difensore il diritto di interloquire nella sede esecutiva.
1.2. Il G.i.p., che richiamava il decreto del 31 gennaio 2011 del Tribunale di
Siracusa, che, nell’ambito del procedimento di prevenzione, aveva disposto il
sequestro di svariati beni, mobili e immobili, intestati o riconducibili direttamente
o indirettamente al Calabrò e il provvedimento di confisca di tutti i beni in
sequestro, con dissequestro solo di alcuni automezzi, reso dallo stesso Tribunale
il 16 aprile 2014 all’esito della perizia dei beni e dell’esame del consulente della
difesa, non ancora definitivo, richiamava -quanto al tema dei rapporti tra
procedura di prevenzione e procedimento penale- l’art. 30 d.lgs. n. 159 del
2011; rilevava che, non essendo la confisca di prevenzione definitiva, doveva
verificarsi la sussistenza dei presupposti della confisca di cui al citato art. 12sexies; ripercorreva i principi che attenevano a tale tipologia di confisca; riteneva
che il Tribunale di Siracusa avesse già dato contezza nel provvedimento di
confisca di prevenzione anche di detti presupposti e rappresentava che le
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Catania, irrevocabile il 15 gennaio 2009, il Calabrò era stato condannato alla

deduzioni svolte nell’ambito dell’incidente di esecuzione dal difensore avevano
già trovato adeguata risposta nello stesso provvedimento di confisca.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe
Calabrò per mezzo del suo difensore, avv. Sebastiano Sferrazzo, chiedendone
l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 125 cod. proc.

apparente ovvero, nella specie, per relationem ad altro provvedimento emesso
da diverso Giudice e attinente a fattispecie differente nella

ratio

e nei

presupposti, ed erronea applicazione dell’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge, in
relazione all’indicato art.

12-sexies,

con riferimento al presupposto della

disponibilità dei beni da confiscare e a quello della sproporzione tra valore degli
acquisti e redditi dichiarati o attività economica esercitata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta ed ha concluso chiedendo di trasmettere il ricorso, qualificato come
opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., al Giudice
dell’esecuzione, in coerenza con condivisi principi di diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen.

2. L’art. 676 cod. proc. pen. prevede, tra l’altro, che la decisione in ordine
alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate è riservata alla
competenza del giudice dell’esecuzione, che procede “a norma dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen.”.
Il richiamato articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza
formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il
difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.
proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il
provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di confisca e di

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pen., sotto il profilo della mancanza di motivazione o della motivazione

restituzione delle cose sequestrate, è esperibile da parte dell’interessato
opposizione allo stesso giudice, che deciderà con le garanzie del contraddittorio
camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che,
precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile
contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.
Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li
ha enunciati in plurime decisioni, rimarcandone l’applicazione anche quando il
giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza

della previsione normativa della fase della opposizione, quale

“riesame” nel

merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, che, al contrario
del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice
deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il
legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiaritànon è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le sentenze -rese in
tema di confisca anche ai sensi dell’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992- Sez. 3,
n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015,
Vilela Serrano, Rv. 263437; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv.
259454; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, Prysmian spa, Rv. 256144; Sez. 1, n.
11770 del 28/02/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010,
Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 2009, Valletta, Rv.
242510; Sez. 1, n. 29556 del 11/07/2008, Greco, Rv. 241123; Sez. 1, n. 4120
del 16/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007,
Bugnami, Rv. 237897).
In coerenza con tali principi si è anche condivisibilmente ritenuta la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riguardo
alla disciplina relativa al procedimento per l’adozione della confisca prevista
dall’art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 in fase di esecuzione, nella parte in cui
non prevede un doppio esame di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., osservandosi che, attraverso la garanzia
dell’opposizione -sperinnentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato
disposto all’esito di procedura in contraddittorio- è assicurata in concreto una
doppia valutazione nel merito (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola,
Rv. 261604).

3. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa
Corte contro l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667,

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camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio

comma 4, cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo
stesso Giudice, sì come previsto dalla medesima norma.

4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato
inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.
Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso
anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice
dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve

di conservazione degli atti giuridici costantemente affermato.

5. L’impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con
conseguente trasmissione degli atti allo stesso Giudice per le indagini preliminari
perché provveda, in funzione di giudice dell’esecuzione sulla opposizione
proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo
preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
G.i.p. del Tribunale di Catania.
Così deciso il 24/05/2016

ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale

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