Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29370 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29370 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP CKEIKH N. IL 14/02/1981 .
c (6– ît
avverso la sentenza n. 537/2012 TRIBr.ӤEZ.DIST. di ORTONA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 29/04/2015
Motivi della decisione
Diop Ckeikh, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la sentenza
del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona in data 9.01.2014, con la quale
è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui
all’art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di C 2.300,00 di
ammenda.
La parte con il primo motivo rileva che il verbale relativo al controllo
redatto in lingua italiana, non conosciuta dal prevenuto.
Con il secondo motivo l’esponente rileva che è stato posto a carico
dell’imputato l’onere di esibire la patente di guida eventualmente conseguita nel
paese di origine.
Il deducente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e
quindi si duole della entità della pena.
L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avvocato Daniele Di Iorio che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.
effettuato nei confronti dell’imputato risulta inficiato da violazione di legge, essendo