Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29370 del 24/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29370 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A
avverso il decreto n. 135/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
23/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/selititm le conclusioni del PG Dott. (Liz, ise. (evo
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 24/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con decreto emesso il 23.06.2014 il Tribunale di Milano ha dichiarato

inammissibile l’istanza presentata ai sensi dell’art. 1, comma 199, legge n. 228
del 2012 con cui Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore del Banco di Napoli
s.p.a., aveva chiesto l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del
credito di C 78.416,15, garantito da ipoteca sull’immobile sito in Statte (TA),
contrada Quota del Barone, intestato a Fonzino Anna e confiscato in via definitiva
con decreto emesso dal medesimo Tribunale nel procedimento di prevenzione a

Il Tribunale, ricostruita la normativa introdotta dalla legge n. 228 del 2012 e
richiamato il principio affermato dalla sentenza n. 10532 del 2013 delle Sezioni
Unite civili di questa Corte, per cui la sopravvenienza della novella normativa non
era idonea a legittimare il creditore ipotecario, la cui buona fede fosse già stata
definitivamente esclusa nel sistema previgente, a presentare la domanda per il
pagamento del credito, riteneva che tale principio dovesse trovare applicazione
anche nel caso, come quello in esame, in cui l’accertamento della buona fede del
creditore ipotecario (intesa come ignoranza incolpevole della strumentalità del
credito all’attività illecita del mutuatario) avesse sortito invece esito positivo, sul
presupposto che l’interpretazione letterale e sistematica della novella, e in
particolare dell’art. 1, comma 200, della legge n. 228 del 2012, conduceva a
ritenere che l’intervento del giudice dell’esecuzione fosse legittimamente
sollecitabile soltanto qualora fosse necessario procedere all’accertamento
congiunto di tutti i presupposti di ammissione del credito, con la conseguenza
che la preclusione maturata in ordine a taluno di essi – costituito, nel caso di
specie, dalla buona fede del creditore ipotecario e dall’anteriorità dell’iscrizione
dell’ipoteca alla trascrizione del sequestro di prevenzione, già positivamente
valutate nel decreto di confisca – impediva l’esame degli altri (rappresentati
dall’esistenza e dall’ammontare del credito); rilevava la carenza di interesse del
creditore istante ad attivare la nuova procedura introdotta dalla legge, il cui esito
avrebbe avuto effetto meramente ricognitivo della sussistenza di una pretesa
creditoria di buona fede già accertata in via definitiva.
2. Ricorre per cassazione Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore del Banco
di Napoli, a mezzo di difensore munito di procura speciale, deducendo violazione
di legge in relazione all’art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del
2012, nonché vizio di motivazione del provvedimento impugnato; il ricorrente
rileva che l’accertamento del requisito della buona fede, già compiuto dal
Tribunale di Milano, costituiva solo uno dei presupposti previsti dalla novella per
l’ammissione al pagamento del credito e non esauriva l’ambito dell’accertamento
demandato al giudice dell’esecuzione, che comprendeva anche la sussistenza e
1

carico del coniuge Ferrarese Cosimo.

l’ammontare del credito, che non avevano ancora costituito oggetto di verifica;
deduce pertanto la novità della relativa domanda, prevista dalla legge a pena di
decadenza quale condizione necessaria – e mezzo esclusivo di tutela – perché il
credito potesse essere soddisfatto, in conformità all’interesse del creditore
ipotecario; lamenta l’incongruenza del richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite
civili di questa Corte, nonché l’illogicità dell’effetto preclusivo attribuito al
riconoscimento della buona fede del creditore contenuto nel decreto di confisca.
3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. L’art. 1 della legge n. 228 del 2012 ha introdotto, ai commi da 194 a 206,
un’apposita procedura per il riconoscimento del diritto all’ammissione al
pagamento (e alla successiva liquidazione) dei crediti garantiti da ipoteca iscritta
sui beni confiscati all’esito di procedimento di prevenzione prima della
trascrizione del sequestro (in relazione ai quali la confisca produce l’estinzione di
diritto del gravame ipotecario), ai quali non sia applicabile la disciplina generale
contenuta negli artt. 52 e segg. del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione perché riguardanti misure di prevenzione disposte – come nel caso
in esame – prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, colmando la
lacuna normativa esistente sul punto.
In particolare, i titolari dei crediti suddetti sono legittimati a proporre, entro 180
giorni dall’entrata in vigore della novella (ovvero dal momento in cui la confisca è
divenuta definitiva, se successivo), domanda di ammissione del credito, nelle
forme previste dall’art. 58 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, al giudice
dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, al quale la novella
demanda di provvedere sull’istanza del creditore previo accertamento – alla
stregua del disposto testuale del comma 200 (dell’art. 1) – della sussistenza e
dell’ammontare del credito nonchè della sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ammettendo, in caso di esito positivo
dell’accertamento, il credito al pagamento e dandone comunicazione all’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata per la successiva liquidazione.
Tra le condizioni alle quali l’art. 52 (comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 159 del 2011
subordina il riconoscimento del rango ipotecario del credito e la sua ammissione
al pagamento in quanto munito di garanzia reale costituita in epoca anteriore al
sequestro di prevenzione, vi è quella della buona fede e dell’affidamento
incolpevole del creditore, dovendosi accertare che “il credito non sia strumentale[ i‘rs

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l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che
il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità”.
3. Nel caso di specie, come ha dato atto il decreto impugnato, la buona fede del
Banco di Napoli con riguardo all’ipoteca iscritta nel 2007 sull’immobile confiscato
nei confronti del Ferrarese era già stata accertata e dichiarata dal Tribunale di
Milano in sede di provvedimento di confisca, e non necessitava perciò di un
nuovo accertamento, stante il giudicato formatosi sul punto.
Il relativo accertamento non esauriva tuttavia l’ambito delle verifiche demandate
al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione (penale), dovendo lo stesso

procedere all’ulteriore verifica della sussistenza e dell’ammontare del credito,
elementi sui quali non si era formato alcun giudicato, ma costituenti altrettante
condizioni del provvedimento di ammissione al pagamento del credito ipotecario,
che il Tribunale era tenuto a emettere per consentire al creditore di soddisfarsi
sul risultato della liquidazione dei beni confiscati da compiersi ad opera
dell’Agenzia nei modi previsti dai commi 201 e segg. dell’art. 1.
Il decreto impugnato è dunque incorso in un errore di diritto nella interpretazione
della disciplina introdotta dalla novella, ritenendo che il giudicato in precedenza
formatosi sul (solo) punto relativo al positivo accertamento della buona fede del
creditore ipotecario precludesse l’esame degli altri requisiti del credito, sul quale
invece non vi era alcun giudicato, operando un’interpretazione non corretta della
lettera del comma 200 dell’art. 1, che – lungi dal conformarsi – si pone in aperto
contrasto con la ratio dell’intervento legislativo e produce l’effetto di vanificare
l’interesse del creditore a ottenere l’emissione del provvedimento che ne
legittima l’ammissione al pagamento e alla liquidazione della pretesa creditoria.
La dizione letterale della norma, secondo cui il giudice dell’esecuzione procede
all’ammissione al pagamento del credito una volta “accertata la sussistenza e
l’ammontare del credito nonchè la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo
52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, non esige, infatti, una
valutazione necessariamente contestuale, congiunta, e compiuta dal medesimo
giudice, della positiva ricorrenza di tutti i requisiti ivi indicati, come condizione
indefettibile del potere di provvedere sull’istanza del creditore, ma postula
soltanto (come suggerisce, del resto, l’utilizzo della congiunzione “nonché”) che
un positivo accertamento su tali punti vi sia stato, sia pure in altra sede
giudiziale e ad opera di altro giudice, come avvenuto nel caso di specie con
riguardo al requisito della buona fede: proprio la decisione delle Sezioni Unite
civili di questa Corte n. 10532 del 7/05/2013, richiamata nel decreto gravato, ha
affermato con riguardo all’ipotesi inversa in cui la sussistenza del requisito della
buona fede sia (già) stata esclusa con provvedimento irrevocabile, la natura
vincolante del relativo accertamento, preclusiva di una rinnovata valutazione del (
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medesimo presupposto da parte del giudice dell’esecuzione (e ciò in forza del
principio per cui “lo ius superveniens, di fronte alla definitività della posizione
giuridica accertata ed all’esaurimento della tutela già fornita dall’ordinamento,
non consente una nuova e diversa disamina della fattispecie; diversamente, si
avrebbe un mezzo di tutela straordinario, positivamente non disciplinato”), così
che non vi è ragione di non ammettere la medesima efficacia vincolante del
positivo apprezzamento dello stesso requisito, che sia contenuto in un
precedente provvedimento definitivo, nella procedura di ammissione al

della legge n. 228 del 2012, col solo effetto di esonerare il giudice
dell’esecuzione dal relativo accertamento, ma non da quello degli altri requisiti
richiesti dalla norma.
Sotto il profilo sistematico e della ratio della disciplina in esame, va rilevato che
proprio la previsione di una procedura apposita, che costituisce l’unico mezzo di
tutela apprestato dall’ordinamento per il riconoscimento e l’ammissione al
pagamento della pretesa creditoria del terzo di buona fede garantita da ipoteca
iscritta in tempi non sospetti sui beni assoggettati a confisca di prevenzione posto che il comma 194 dell’art. 1 vieta al creditore il ricorso ad azioni esecutive
individuali sui beni confiscati, stabilendo espressamente che le stesse non
possono essere iniziate o proseguite a pena di nullità – impone di individuare nel
giudice dell’esecuzione l’organo giurisdizionale competente in via esclusiva a
provvedere, nelle forme dell’incidente di esecuzione regolate dall’art. 666
cod.proc.pen. (richiamato dal comma 200), all’accertamento dell’esistenza e
dell’ammontare della pretesa creditoria vantata dal terzo, indipendentemente
dall’esame delle questioni riguardanti la confisca e la ricorrenza dei presupposti
applicativi della misura di prevenzione: la procedura introdotta dalla legge di
stabilità 2013, del resto, è completamente svincolata dalla cognizione tipica del
procedimento di prevenzione, del quale postula – anzi – l’esaurimento, essendo
applicabile proprio e soltanto alle fattispecie in cui la misura patrimoniale sia già
stata disposta.
Per le medesime ragioni, sussiste un evidente e concreto interesse del creditore
ad attivare l’unico strumento riconosciutogli dalla legge per conseguire la
soddisfazione delle proprie ragioni, e che presuppone non solo la positiva verifica
della buona fede al momento della concessione del credito, ma anche
l’accertamento nell’an e nel quantum del credito da soddisfare, nelle forme
inderogabili costituite dalla presentazione dell’istanza prevista dal comma 199
dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.
4. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio al
Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché provveda r \
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pagamento del credito introdotta con la domanda di cui al comma 199 dell’art. 1

sull’istanza di ammissione al pagamento del credito garantito da ipoteca
presentata nell’interesse del Banco di Napoli s.p.a., in conformità ai principi
sopra esposti.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Milano.

Così deciso il 24/05/2016

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